Difendiamo Il Cane

Legislazione

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Coppola Costantino
view post Posted on 16/4/2010, 21:16




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Convinto della vostra collaborazione colgo con la presente l'occasione per porgervi i miei piu distinti saluti.

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Costantino
 
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Coppola Costantino
view post Posted on 17/4/2010, 16:55




Leggi Nazionali:

LEGGE 14 agosto 1991, n. 281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991


1. Princìpi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna
gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine
di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute
pubblica e l'ambiente.

2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione
delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i
servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono
ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società
cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di
cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o
al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture
di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro
il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie
di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento
profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo
quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente
eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati,
incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria
competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o
incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità
sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà,
assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al
comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari
dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a
pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

3. Competenze delle regioni.

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni
o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e
per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del
cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei
canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono
garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienicosanitarie
e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle
unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità
per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di
loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie,
che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del
randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di
conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo
habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli
enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente
legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità
sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli
imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi
o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni
possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi
assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La
rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di
contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge e
adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
4. Competenze dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al
risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel
rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi
destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si
attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
5. Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella
propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1
dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire centocinquantamila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo
3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in
violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma
dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila
e nel massimo a lire tre milioni. [Comma abrogato]

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto
dall'articolo 8.
6. Imposte

1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di un'imposta comunale
annuale di lire venticinquemila.

2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove
imposizioni.

3. Sono esenti dall'imposta:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli
edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui
permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in
altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario
all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche
senza fini di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai
comuni. [Articolo abrogato dal D.L. 8/1993]

7. Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per
la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 , e
successive modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la
presente legge.

8. Istituzione del fondo per l'attuazione della legge

1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della
sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è
determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal
1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo
di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del
Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
9. Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991,
lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante
utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991
all'uopo utilizzando l'accantonamento «Prevenzione del randagismo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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Legge 20 luglio 2004, n.189

"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego
degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004


Art. 1.

(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un
animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad
un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000
euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li
sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è
punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione
all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte
dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige
combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo
contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle
competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi
forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica
anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al
primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o
effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli
544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a
persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di
allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata
nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle
attività medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ",
salvo che il fatto costituisca più grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e
produttive di gravi sofferenze".

Art. 2.

Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento
di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle
pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con
l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1

Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i
seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice
penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di
trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di
giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del
libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla
regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti
di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto
del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi
dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o
con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "del
titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 727".

Art. 5.

(Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di
una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto,
anche mediante prove pratiche.

Art. 6.

(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro
dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento
dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo
forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è
affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti
prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari
giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti
locali.

Art. 7.

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo
19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela
degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Art. 8.

(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e
sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso
del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per
l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Art. 9.

(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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ORDINANZA 12 dicembre 2006

Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani.
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007

IL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia,
approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall’Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d’affezione e
prevenzione del randagismo, in particolare l’articolo 1 che stabilisce che lo Stato promuove e
disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e
favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
Visto il D.P.C.M. 28 febbraio 2003,che ratifica l’accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli
animali da compagnia e pet-therapy;
Considerato che l’uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi
elettrici sui cani procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte
degli animali stessi, l’impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li
utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
Ritenuta la necessità e l’urgenza di adottare, in attesa dell’emanazione di una disciplina
normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica

ORDINA :

Articolo 1.

1. Sono vietati:
a) l’addestramento inteso ad esaltare l’aggressività dei cani;
b) l’addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pit bull
e di altri incroci o razze di cui all’elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di
sviluppare l’aggressività;
d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all’articolo 1, commi 2 e 3,
della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un cane, o finalizzati ad
altri scopi non curativi, in particolare:
ì) il taglio della coda
ìì) il taglio delle orecchie
ììì) la recisione delle corde vocali
2. Il divieto di cui al punto 1 lettera e) non si applica agli interventi curativi necessari per
ragioni di medicina veterinaria.

Articolo 2.

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dallo articolo 83, primo
comma, lettere c) e d) del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l’obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro
luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui
pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all’elenco allegato devono applicare il
guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al
pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai cani per non
vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.

Art. 3

1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all’articolo 1, comma 1 lettera b) ha l’obblico di
vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile
aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per
danni contro terzi causati dal proprio cane.

Articolo 4

1. L’uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani
procura paura e sofferenza e può provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi.
Pertanto l’impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è
perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Articolo 5

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o
minaccia di ledere l’integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un
comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell’animale.
2. I Servizi Veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con
aggressività non controllata rilevati, al fine di predisporre i necessari interventi di controllo
per la tutela della incolumità pubblica.
3. L’autorità sanitaria competente, in collaborazione con la Azienda Sanitaria Locale
stabilisce:
a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non
controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
c) l’obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1 di stipulare una polizza di
assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio
cane;
d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.
4. E’ vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e
di cui al comma 1 del presente articolo :
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza
personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo
contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due
anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli
articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli
previsti dall’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità.
5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui al
comma 1 del presente articolo che non è in grado di mantenere il possesso del proprio cane
nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità
veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali
idonee soluzioni di gestione dell’animale stesso ivi compresa la valutazione ai sensi
dell’art.2 comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281.
6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di
Protezione civile e dei Vigili del fuoco.

Articolo 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle
Amministrazioni competenti secondo i parametri territoriali in vigore.
2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha
efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 12 dicembre 2006
Il Ministro: Turco
Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2006 Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 365
ALLEGATO:
Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b, della presente Ordinanza:
-American Bulldog;
-Cane da pastore di Charplanina;
-Cane da pastore dell’Anatolia;
-Cane da pastore dell’Asia centrale;
-Cane da pastore del Caucaso;
-Cane da Serra da Estreilla;
-Dogo Argentino;
-Fila brazileiro;
-Perro da canapo majoero;
-Perro da presa canario;
-Perro da presa Mallorquin;
-Pit bull;
-Pit bull mastiff;
-Pit bull terrier;
-Rafeiro do alentejo;
-Rottweiler;
-Tosa inu.
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ORDINANZA 28 Marzo 2007

Modifica all'ordinanza 12 dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica
dall'aggressione di cani”
(Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7-5-2007 )


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione
e prevenzione del randagismo, in particolare all'art. 1 che stabilisce che lo Stato
promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà
contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa dell'emanazione di una
disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute
pubblica;
Vista l'ordinanza 12 dicembre 2006 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione
di cani";
Considerato che il taglio della coda dei cani se eseguito precocemente da un medico
veterinario non comporta eccessive sofferenze all'animale, si possono parzialmente
accogliere le richieste rappresentate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI)
per una deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), punto i) dell'ordinanza
12 dicembre 2006, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in
materia;
Tenuto conto delle motivazioni avanzate dallo stesso ENCI circa il mantenimento
della variabilità genetica, la deroga al divieto riguarda esclusivamente le razze canine
riconosciute dalla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard;
Considerato che il riferimento all'art. 2, comma 6, legge 14 agosto 1991, n. 281, può
indurre ad una non corretta interpretazione dell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza 12
dicembre 2006;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza 12 dicembre 2006 "tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di
cani" e' modificata nel modo seguente:
1. all'art. 1, comma 1, lettera e), punto i) dopo la parola "coda" è inserita la seguente
frase "fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla
F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di
divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere
eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita";
2. all'art. 5, comma 5 è eliminata la frase "ivi compresa la valutazione ai sensi
dell'art. 2, comma 6, legge 14 agosto 1991, n. 281".
La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione ed ha efficacia
sino al 13 gennaio 2008.
Roma, 28 marzo 2007
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 133
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ORDINANZA 18 dicembre 2008

Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o
di bocconi avvelenati
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13 del
17 gennaio 2009

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u);
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice
penale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modifiche;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6
ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al
Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Considerando il dilagare del fenomeno di uccisione di animali
mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito
urbano, che extraurbano nonche' le sempre piu' frequenti morti tra la
fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate
volontariamente nell'ambiente, con conseguenti rilevanti danni al
patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via
di estinzione;
Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul
territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi,
rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per
l'ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini, che
indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale;

Ordina:

Art. 1.

Finalita'
1. La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni
o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute
dell'uomo, degli animali e per l'ambiente.
2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e
dell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente e'
vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare
e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze
tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; e' vietato,
altresi', la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi
alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o
lesioni al soggetto che lo ingerisce .
3. Il proprietario o il responsabile dell' animale deceduto a causa
di esche o bocconi avvelenati deve segnalare alle Autorita'
competenti.
4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da
ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalita' tali da
non nuocere in alcun modo le persone e le altre specie animali, e
pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone
interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La
tabellazione dovra' contenere l'indicazione della presenza del
veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento,
la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

Art. 2.

Compiti del medico veterinario
1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia
conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento o viene a
conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie
animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al
sindaco e al Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale
territorialmente competente.
2. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve
inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione
del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all'Istituto
zooprofilattico sperimentale competente per territorio, accompagnati
da referto anamnestico, al fine di indirizzare la ricerca analitica.
A seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di
avvelenamento confermato dall'Istituto zooprofilattico sperimentale,
il medico veterinario, ove ritenga, puo' emettere diagnosi autonoma,
senza l'ausilio di ulteriori analisi di laboratorio.

Art. 3.

Istituti Zoooprofilattici Sperimentali
1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali devono sottoporre ad
autopsia l'animale ed effettuare le opportune analisi sui campioni
pervenuti o prelevati in sede autoptica.
2. L'Istituto di cui al comma 1, deve eseguire le analisi entro
trenta giorni dall'arrivo del campione e comunicarne gli esiti al
medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario
dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e, qualora
positivo, all'Autorita' giudiziaria.

Art. 4.

Compiti del sindaco
1. Il sindaco, a seguito della segnalazione di cui all'art. 2,
comma 1, deve dare immediate disposizioni per l'apertura di una
indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorita'
competenti.
2. Il sindaco, qualora venga accertata la violazione dell'art. 1,
provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica
dell'area interessata.
3. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione
dell' art. 1, provvede, in particolare, ad individuare le modalita'
di bonifica del terreno e del luogo interessato dall'avvelenamento,
prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonche' ad
intensificare i controlli da parte delle Autorita' preposte.
4. Per garantire una uniforme applicazione delle attivita' previste
dal presente articolo, e' attivato, presso ciascuna Prefettura, un
«Tavolo di coordinamento» per la gestione degli interventi da
effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
5. Il Tavolo di cui al comma 4, coordinato dal Prefetto o da un suo
rappresentante, e' composto da un rappresentante della provincia, dai
sindaci delle aree interessate e da rappresentanti dei Servizi
veterinari delle Aziende sanitarie locali, del Corpo forestale dello
Stato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per
territorio, delle Guardie zoofile e delle Forze di polizia locali.

Art. 5.

Obblighi per i produttori
1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti
fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei
topicidi, ratticidi, lumachicidi e nematocidi ad uso domestico,
civile ed agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante che
lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso
in cui la forma commerciale sia «un'esca», deve essere previsto un
contenitore con accesso solo all'animale bersaglio.
2. Nell' etichetta dei prodotti di cui al comma 1 devono essere
indicati le modalita' d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.

Art. 6.

Entrata in vigore
1. La presente Ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la
registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia di
dodici mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.
Roma, 18 dicembre 2008
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 242
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ORDINANZA 3 marzo 2009

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione
dei cani. (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987,
firmata dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Vista l'Ordinanza del Ministro della salute del 14 gennaio 2008,
concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei
cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 23 del 28 gennaio 2008;
Ritenuto di dover adottare una nuova Ordinanza in materia, in
quanto l'allegato A non solo non ha ridotto gli episodi di
aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di
Medicina Veterinaria, non e' possibile stabilire il rischio di una
maggiore aggressivita' di un cane sulla base dell'appartenenza ad una
razza o ai suoi incroci;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di mantenere, in attesa
dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia,
disposizioni cautelari a tutela dell' incolumita' pubblica;
Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di
cassazione n. 15061 del 13 aprile 2007, con la quale la Suprema Corte
ha ritenuto che l'uso del collare di tipo elettrico, quale «congegno
che causa al cane una inutile e sadica sofferenza», rientra nella
previsione di cui all'art. 727 ora art. 544-ter del codice penale che
vieta il maltrattamento degli animali;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al
Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Ordina:

Art. 1.

1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere,
del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia
civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e
cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di
sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali
o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le
seguenti misure:
a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a
mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei
luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate
dai comuni;
b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare
al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o
su richiesta delle Autorita' competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue
caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle
specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al
contesto in cui vive.
4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani
con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti
percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le
aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini
professionali dei medici veterinari, le facolta' di medicina
veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di
protezione degli animali.
5. Il medico veterinario libero professionista informa i
proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi
formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi
veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che
richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per
la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.
6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base
dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito
di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno
l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i
percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee
guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.

Art. 2.

1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo
scopo di svilupparne l'aggressivita';
c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia
di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare
riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti
alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista
dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale
specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve
essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la
prima settimana di vita dell'animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli
interventi chirurgici di cui alla lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono
consentiti esclusivamente con finalita' curative e con modalita'
conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato
veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta
richiesto dalle autorita' competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente
articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi
dell'articolo 544-ter del codice penale.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano
raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta
delle stesse.

Art. 3.

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento
di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i
Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato
all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della
corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio
potenziale elevato, in base alla gravita' delle eventuali lesioni
provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di
prevenzione e la necessita' di un intervento terapeutico
comportamentale da parte di medici veterinari esperti in
comportamento animale.
3.I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei
cani identificati ai sensi del comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3
provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio
cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al
cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Art. 4.

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi
dell'art. 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o
decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727,
544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli
previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per
infermita' di mente.

Art. 5.

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle
Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del
fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) e
all'art. 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno
delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) non
si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre
tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni
o dai comuni.

Art. 6.

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono
sanzionate dalle competenti Autorita' secondo le disposizioni in
vigore.

Art. 7.

1. La presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dal
giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 3 marzo 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 195
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Ordinanza 16 luglio 2009

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(GU n. 207 del 7-9-2009)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
Visto il Trattato di Lisbona ratificato ed eseguito con legge 2 agosto 2008, n. 130, il quale sancisce che l'Unione europea e gli Stati membri tengono conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza, in attesa di intervenire in via legislativa, di individuare specifiche ed appropriate misure sanitarie a garanzia della salute, della tutela e del benessere degli animali nel caso in cui gli stessi siano affidati secondo le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Ravvisata, altresi', la necessita' e l'urgenza di evitare che animali di affezione possano essere trasferiti, in alcuni casi anche per lunghe distanze, in assenza di misure e prescrizioni sanitarie idonee a garantirne la tutela e il benessere ed evitarne lo stress;
Visto l'art. 650 del codice penale;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;

Ordina:

Art. 1.

1. L'affidamento del servizio di mantenimento e gestione, da parte dei Comuni, dei cani randagi posti sotto la loro responsabilita' secondo le norme vigenti, deve tener conto della natura di esseri senzienti degli animali, applicando i requisiti di cui al comma 2 anche alle procedure di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. I Comuni, ai fini dell'attuazione del comma 1, quali livelli essenziali di tutela e benessere degli animali sono tenuti ad assicurare:
a) la microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione nell'anagrafe canina a nome del Comune di ritrovamento e la sterilizzazione entro il termine di sessanta giorni e, comunque, sempre prima dell'eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
b) evitare lo stress degli animali di affezione dovuto a trasporti su lunga distanza che comunque devono essere effettuati nel rispetto del regolamento (CE) 1/2005 e del decreto legislativo 25 luglio 2007, n. 151;
c) il possesso da parte della struttura individuata di requisiti strutturali e condizioni di mantenimento almeno non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi del territorio di provenienza dei cani;
d) il possesso da parte della struttura individuata dell'autorizzazione sanitaria e la presenza di un medico veterinario libero professionista come responsabile sanitario;
e) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, inclusi eventuali moduli contigui alla struttura, non deve avere una capacita' superiore o superare le duecento unita' di animali;
f) la capacita' di restituzione dell'animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalita' per assicurare tale restituzione;
g) la struttura individuata per il mantenimento dei cani, deve prevedere l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalita' la protezione degli animali, al fine di favorire l'adozione dei cani;
h) garantire attivita' che aumentino l'adottabilita' dei cani e l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda sanitaria locale competente per il territorio di ritrovamento e di arrivo degli animali e deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura;
i) implementazione di ulteriori iniziative utili a incentivare l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.
3. I Comuni in sede di bando di gara o di convenzione e di valutazione delle offerte economiche devono prevedere principi di prelazione a favore delle strutture che:
a) comportino minimi spostamenti degli animali preferendo ove possibile strutture sul proprio territorio provinciale o regionale;
b) si avvalgono di servizi prestati da associazioni riconosciute in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalita' la protezione degli animali;
c) siano gestite da associazioni riconosciute in conformita' alla vigente normativa regionale, onlus o enti morali aventi come finalita' la protezione degli animali.
4. Il Sindaco del Comune rimane responsabile dei cani prelevati sul proprio territorio e collocati in strutture site in altri Comuni ed in altre regioni di provenienza e deve:
a) informare del trasferimento dei cani il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio della struttura individuata;
b) effettuare verifiche periodiche sullo stato di salute e benessere dei propri animali non meno di una volta l'anno;
c) dare comunicazione dei risultati ottenuti e dello stato di salute e benessere degli animali al Consiglio comunale anche nel Rendiconto della gestione.
5. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio sulla struttura individuata resta comunque responsabile della vigilanza sulla struttura stessa, sulle condizioni igienico sanitarie e di benessere degli animali e sulle azioni di prevenzione e di profilassi effettuate.

Art. 2.

I cani, non ancora sterilizzati all'entrata in vigore della presente ordinanza, presenti in strutture convenzionate con i Comuni, devono essere sottoposti all'intervento di sterilizzazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza a cura del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati, con spese a carico dei Comuni proprietari dei cani.

Art. 3.

1. Il Prefetto esercita potere di vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza e ha facolta' di esercitare potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti ai sensi della presente ordinanza.
2. La presente ordinanza ha efficacia per ventiquattro mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 luglio 2009
p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 289
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Ministero dell’Interno
DECRETO 23 marzo 2007


Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali.
(GU n. 104 del 7 maggio 2007)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrat-tamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», ed, in particolare, l'art. 6, che demanda al Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro della salute, l'individuazione delle modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale;
Visto l'art. 2, comma 1, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Corpo forestale dello Stato specifici compiti in materia di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela dei patrimonio faunistico (lettera b) e specifici compiti in materia di controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali in via di estinzione, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874 e della relativa normativa comunitaria (lettera c);
Visto l'art. 70 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» che, in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dalla citata legge n. 59 del 1997, ha disposto, in materia di protezione della natura e dell'ambiente e di protezione della fauna e della flora, il conferimento alle regioni ed agli enti locali di tutte le funzioni amministrative, fatti salvi i compiti di rilievo nazionale di cui all'art. 69 del medesimo decreto legislativo;
Visti gli articoli 5 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e l'art. 57 del codice di procedura penale, che attribuiscono al personale dei Corpi di polizia municipale e provinciale funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, con dipendenza funzionale ed operativa dalla competente autorità giudiziaria o dalla competente autorità di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il sindaco;
Visto l'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini», che ha previsto la partecipazione, ai fini dell'attuazione di piani coordinati di controllo del territorio, di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale;
Visto l'art. 20, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», in virtù del quale alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, intervengono di diritto, tra gli altri, il sindaco del comune capoluogo, il presidente della provincia ed il comandante provinciale dei Corpo forestale dello Stato;
Ravvisata l'opportunità che venga valorizzato, ai fini dell'attuazione della citata legge n. 189 del 2004, lo specifico patrimonio di professionalità e di esperienza acquisito dal Corpo forestale dello Stato nel settore della prevenzione e del contrasto degli illeciti in materia ambientale, con particolare riguardo alla tutela del mondo animale;
Ritenuto, altresì, di dover privilegiare ai fini del coordinamento ottimale delle attività di prevenzione dei reati previsti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 il ruolo dei Corpi di polizia municipale e provinciale, per la capillarità della presenza sul territorio e per la professionalità posseduta dai medesimi nelle materie ambientali in sede locale;
Ritenuto, infine, di dover affidare ai prefetti, previa consultazione dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, le funzioni di indirizzo e coordinamento, in ambito provinciale, delle attività svolte dalle Forze di polizia dello Stato e dai Corpi di polizia municipale e provinciale, al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di interventi;
Visti i pareri rispettivamente del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 21 dicembre 2006 e del Ministro della salute in data 3 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 sono demandate in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia.
2. I prefetti, nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed indirizzo unitario dei piani di controllo del territorio, promuovono le necessarie intese con i presidenti delle province e con i sindaci interessati, al fine di assicurare il coordinato sviluppo delle attività degli organi di cui al comma 1.
3. Essi, inoltre, anche previa consultazione dei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, individuano le modalità del concorso dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato nelle medesime attività di prevenzione, in relazione alle specifiche attribuzioni e competenze ed al patrimonio di professionalità presente nelle due Forze di polizia, nonché le modalità del concorso del Corpo della Guardia di finanza con riguardo alle specifiche competenze ad esso demandate in materia di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico.
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e degli enti locali.
Le autorità e gli organi citati nel presente decreto sono incaricati dell'osservanza di quanto in esso previsto.

Roma, 23 marzo 2007
Il Ministro: Amato
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Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy


Articolo 1)

Finalità e definizioni

1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

2. Ai fini del presente accordo, si intende per:

a) "animale da compagnia”: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.

b) Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

c) “allevamento di cani e gatti per attività commerciali”: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

d) “commercio di animali da compagnia”: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Articolo 2)

Responsabilità e doveri del detentore

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino responsabilità e doveri del detentore dell’animale da compagnia stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare :

a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
c) consentirgli un’ adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Articolo 3)

Controllo della riproduzione

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell’animale femmina gravida o allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione all’anagrafe canina di norma entro 30 giorni dalla nascita, o dall’inizio della detenzione.

Articolo 4)

Sistema di identificazione dei cani

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della salute si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo mediante:

a) l’introduzione del microchips, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005;
b) la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale, che garantisca la connessione con quella di cui alla lettera c) del presente articolo;
c) l’attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della salute, intesa come indice dei microchips, inviati dalle singole anagrafi territoriali.

2. Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente punto, il Ministero della salute e le Regioni si impegnano a concordare, entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico.

Articolo 5)
Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre all’autorizzazione di cui all’articolo 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 anche le attività di commercio, di cui all’articolo 1, comma 2, lett. c). A tal fine, le Regioni richiedono, almeno, i seguenti requisiti:
a) la conformità ai requisiti di cui all’allegato A) del presente accordo;
b) le generalita' della persona responsabile dell’attività ;
c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività;
d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all’esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
f) i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività abbiano requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle autorità sanitarie della Azienda Sanitaria Locale che ha effettuato il sopralluogo;
g) l’aggiornamento da parte dell’azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l’annotazione della loro provenienza e destinazione.
2. I requisiti dell’allegato A) non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni vigenti in materia.
3. Il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede ad indicare le modalità di detenzione delle altre specie di animali da compagnia.

ALLEGATO A
DIMENSIONI DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO
Peso del cane
In Kg Superficie
minima del
pavimento del
box coperto/cane
In mq. Superficie minima
adiacente al box per il
movimento del cane:
Fino a 3 cani
m2
per ciascun cane Oltre 3 cani
m2
per ciascun cane
MENO DI 10 1,0 1,5 1,0
DA 11 - 30 1,5 2,0 1,5
PIÙ DI 30 2,0 2,5 2,0


Articolo 6)

Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di età superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali.

3. In occasione di attività di commercio, di pubblicità, di spettacolo, di sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni a scopo di lucro, che implichino l’utilizzazione di animali da compagnia, le Regioni possono prescrivere che l’organizzatore delle manifestazioni versi una quota, fino al 5% dell’incasso. L’entità ed il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La Regione è vincolata all’utilizzo di tali fondi per iniziative svolte a favore del benessere degli animali

Articolo 7)

Programmi di informazione e di educazione

1. Il Ministero della salute promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l’applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet therapy. Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all’allevamento, all' addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l’attenzione sui seguenti aspetti:

a) l’addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet therapy o a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche;
b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall’acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
d) la necessità di scoraggiare:

il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l’espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
e) la promozione della rilevanza dell’iscrizione dei cani all’anagrafe territoriali.

2. E’ rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, la promozione di programmi di informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma 1.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, promuovono ed attuano corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.

Articolo 8)

Manifestazioni popolari

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:

a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;

b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonchè per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

Articolo 9)

Tecniche di pet therapy, accoglienza degli animali e cimiteri

1. Ai fini di agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della "pet therapy", le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano valutano l’adozione di iniziative intese a:

a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la "pet therapy";
b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili.

2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, a livello alberghiero e dei maggiori centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari, l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti, e degli altri animali da compagnia.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria
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Animali in condominio

Regole:

Gli animali possono stare nei condomini

Solo in casi rari può essere imposto l'allontanamento dell'animale

E' possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento condominiale istituito al momento del contratto di compravendita
dello stabile ne viene fatta esplicita menzione

L'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all'unanimità

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Sentenza Corte di Cassazione (sez. 1 penale) n.1109 del 9 dicembre 1999:

La Corte di Cassazione (sezione 1 penale) con sentenza n. 1109 del 9/12/99, che fa giurisprudenza e può essere citata come precedente, ha annullato una sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna determinava in lire 300mila lire di ammenda e 3 milioni di risarcimento danni la pena ad un signore “perché non impedendo gli strepiti e l’abbaiare di un cane detenuto presso la propria abitazione, disturbava il riposo e le occupazioni delle persone dimoranti nei pressi”.
La Corte di Cassazione ha stabilito che “è necessario per la configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 659 I comma del Codice Penale (disturbo alla quiete pubblica n.d.r.) che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate (…) è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone (…) tale situazione non ricorre nel caso di specie poiché l’abbaiare del cane dell’imputato ha recato disturbo soltanto ai vicini di casa, né altrimenti poteva essere, trattandosi di abitazione, secondo le testimonianze assunte (…) il comportamento omissivo dell’imputato (che non è intervenuto prontamente per far cessare i continui latrati n.d.r.) integra tutt’al piu’ un mero illecito civile (…) annulla quindi sena rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste”.

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Sentenza della Pretura di Campobasso 12/5/90:

"Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possano turbare la quiete o l'igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dei condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene."

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Sentenza del Tribunale di Piacenza sez. II 10/4/1990:

"La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietato solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo [...] pertanto, in mancanza di un regolamento contrattuale che vieti al singolo condomino di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei citeri che presiedono la valutazione della tollerabilità delle immissioni..."

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Sentenza della Cassazione n.1394 del 6/3/2000:

Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino "il fatto non sussiste". Perché vi sia reato "è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone".
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Edited by Coppola Costantino - 20/4/2010, 18:55
 
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Coppola Costantino
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Regolamento di polizia veterinaria Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno, n. 142)

TITOLO I NORME GENERALI DI POLIZIA VETERINARIA
CAPO I MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI SOGGETTE A PROVVEDIMENTI SANITARI

Articolo 1

Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti:
1) afta epizootica;
2) peste bovina;
3) pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini (bubalus bubalus) (1);
4) peste suina;
5) rabbia;
6) vaiolo degli ovicaprini (2);
7) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini;
8) affezioni influenzali degli equini;
9) anemia infettiva degli equini;
10) influenza dei bovini;
11) tubercolosi clinicamente manifesta;
12) brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e dei suini;
13) mastite catarrale contagiosa dei bovini;
14) carbonchio ematico;
15) carbonchio sintomatico;
16) gastro-enterotossiemie;
17) salmonellosi delle varie specie animali;
18) pasteurellosi dei bovini, dei bufalini (barbone), dei suini e degli ovini;
19) mal rossino;
20) morva;
21) farcino criptococcico;
22) morbo coitale maligno;
23) tricomoniasi dei bovini;
24) rickettsiosi (febbre Q);
25) distomatosi dei ruminanti;
26) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
27) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;
28) malattie del pollame: colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaiolo, tifosi aviare, pullorosi;
29) malattie delle api: peste europea, peste americana, nosemiasi, acariasi;
30) malattie dei pesci: plerocercosi, missoboliasi;
31) mixomatosi dei conigli e delle lepri;
32) ipodermosi bovina;
33) malattia cosiddetta respiratoria cronica;
34) bronchite infettiva;
35) corizza contagiosa;
36) laringo-tracheite infettiva;
37) encefalomielite enzootica dei suini (morbo di Teschen);
38) idatidosi (echinococcosi);
39) leptospirosi animali;
40) febbre catarrale degli ovini;
41) peste equina;
42) peste suina africana;
43) la malattia virale emorragica del coniglio;
44) encefalopatia spongiforme dei bovini;
45) scrapie;
46) setticemia emorragica virale dei pesci;
47) necrosi ematopoietica infettiva dei pesci;
48) viremia primaverile della carpa;
49) stomatite vescicolare;
50) peste dei piccoli ruminanti;
51) febbre della valle del Rift;
52) dermatite nodulare contagiosa;
53) malattia emorragica epizootica dei cervi (3);
54) Encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali diverse dalla BSE e dalla scrapie (4). L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, con speciali ordinanze, può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie. (1) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 1, o.m. 22 febbraio 1993. (2) Numero così sostituito dall'art. 20, d.p.r. 17 maggio 1996, n. 362. (3) Numero aggiunto dall'art. 20, d.p.r. 17 maggio 1996, n. 362. (4) Numero aggiunto dall'art. 23, d.m. 7 gennaio 2000.

CAPO II DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

Articolo 2

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1, ad eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale. Sono tenuti alla denuncia: i veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva; i veterinari liberi esercenti; i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo; gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie. La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte
improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata. Sono tenuti altresì alla denuncia: i presìdi delle Facoltà di medicina veterinaria, i direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali nonché di ogni altro Istituto sperimentale a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate nei rispettivi istituti e laboratori; i direttori degli Istituti zootecnici, i direttori dei Depositi governativi dei cavalli stalloni (1), l'autorità militare cui sono affidati animali per i servizi dell'Esercito e le Commissioni di rimonta e di rivista per la requisizione quadrupedi, per i casi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio; le autorità portuali marittime, i direttori degli aeroporti civili, i capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e le imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli per i casi di malattia, dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio per i casi di morte non conseguenti a cause accidentali; i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti al servizio delle province e dei comuni e le guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali. (1) Ora Istituti Incremento Ippico. Articolo 3 La denuncia delle malattie infettive e diffusive può essere fatta per iscritto o verbalmente. La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a mano, deve essere fatta pervenire all'ufficio comunale in modo da provarne l'avvenuto recapito. Su richiesta del denunciante l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della denuncia. In tale denuncia devono essere indicati: a) la natura della malattia accertata o sospetta;
b) il cognome e nome del proprietario degli animali morti, ammalati o sospetti, l'ubicazione precisa del ricovero o del pascolo in cui questi si trovano, il numero e l'eventuale recente provenienza, il numero dei rimanenti animali sospetti o sani, il giorno in cui cominciò la malattia o avvenne la morte;
c) le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia. I veterinari devono fare sempre la denuncia per iscritto. I comuni sono tenuti a fornire gratuitamente ai veterinari esercenti o a chiunque ne faccia richiesta appositi moduli stampati per la denuncia al sindaco. Le denunce verbali devono essere trascritte dall'ufficio comunale sui moduli sopra indicati. Articolo 4 Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti di una delle malattie indicate nell'art. 1, di: a) isolare gli animali ammalati;
b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti; c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale od altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario comunale.

Articolo 5

I casi di carbonchio ematico, di mal rossino, di salmonellosi, di brucellosi, di tubercolosi clinicamente manifesta negli animali lattiferi e quelli di tubercolosi nei cani, nei gatti, nelle scimmie e negli psittaci, di morva, di rabbia, di rickettsiosi e di rogna - se trasmissibile all'uomo - devono essere segnalati dal veterinario comunale all'ufficiale sanitario
unitamente alle misure urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo. Parimenti l'ufficiale sanitario deve segnalare al veterinario comunale i casi delle malattie sopra elencate accertati nell'uomo. Per la tubercolosi la segnalazione viene limitata ai casi nei quali non sia possibile escludere la trasmissione della malattia agli animali. Le disposizioni contenute nei due commi precedenti si applicano anche nei casi di vaiolo bovino, di trichinosi, di tularemia, di leishmaniosi, di leptospirosi, di psittacosi (ornitosi), per le quali malattie l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica determina con speciali ordinanze le misure sanitarie da adottare.

Articolo 6
I direttori degli Istituti universitari, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche dei Laboratori provinciali di igiene e di profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza di malattie infettive e diffusive, di cui all'articolo 1, devono senza ritardo informare il veterinario provinciale ed il veterinario del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro copia del reperto.

Articolo 7
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 39, l. 15 novembre 1973, n. 734.
Articolo 8 Ogni comune deve tenere uno speciale registro, conforme al mod. n. 1 allegato al presente regolamento, nel quale il veterinario comunale è tenuto a riportare le malattie denunciate ed i provvedimenti sanitari adottati. La sezione A del predetto registro è destinata alla denuncia dell'insorgenza della malattia e la sezione B a quella dell'estinzione. Ambedue tali sezioni devono essere inviate alla Prefettura secondo le modalità previste nei successivi articoli 12 e 16.

CAPO III PROVVEDIMENTI CONSECUTIVI ALLA DENUNCIA

Articolo 9

Il veterinario comunale, appena venuto a conoscenza della manifestazione di casi di malattie di cui all'art. 1, provvede all'accertamento della diagnosi. Esegue altresì l'inchiesta epizoologica e propone per iscritto al sindaco le misure atte ad impedire la diffusione della malattia e ne vigila l'esecuzione. Inoltre, in attesa delle relative disposizioni da adottarsi dal sindaco ai sensi dell'articolo successivo, comunica per iscritto le istruzioni necessarie al proprietario o detentore degli animali.

Articolo 10

Il sindaco con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto ai detentori degli animali, dispone l'applicazione di tutte o di parte delle seguenti misure, secondo la natura della malattia ed il modo di trasmissione:
a) numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette;
b) isolamento degli animali ammalati e sospetti, dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;
c) sequestro degli animali nei ricoveri o nel luogo infetto con la prescrizione tassativa:
1) di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile;
2) di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
3) di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
4) di non trasportare fuori del luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
5) di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
d) disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi infetti;
e) trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione, delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche;
f) precauzioni necessarie per l'incolumità delle persone, nei casi di malattie trasmissibili all'uomo. Se gli animali colpiti dalle malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo sono stati introdotti da altro comune prima che sia trascorso il periodo di incubazione della malattia, il sindaco ne informa subito il comune di provenienza. Il sindaco dispone inoltre indagini per accertare se nei giorni precedenti alla comparsa della malattia furono allontanati animali dal luogo infetto e per quale destinazione. Se gli animali sono stati trasferiti in altri comuni deve essere data urgente comunicazione alle Competenti autorità comunali. Analoghe indagini e comunicazioni devono farsi per il foraggio, il letame, gli attrezzi e gli altri oggetti eventualmente asportati dal luogo infetto.

Articolo 11

Nei casi di afta epizootica, di peste suina, di vaiolo ovino, di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini, di colera aviare, di affezioni pestose aviarie e di rogna degli ovini il sindaco, a complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, emana l'ordinanza di zona infetta. Qualora il sindaco non provveda tempestivamente, il prefetto interviene con propria ordinanza. Nell'ordinanza di zona infetta devono essere indicati i limiti della zona stessa entro la quale devono applicarsi, in tutto o in parte, le seguenti misure:
a) numerazione di tutti gli animali esistenti nella zona, appartenenti alle specie recettive all'infezione;
b) apposizione di tabelle indicanti la malattia ai limiti della zona infetta nonché sulle porte di ogni ricovero infetto situato entro detta zona;
c) estensione in tutta la zona del divieto di abbeverare gli animali di cui alla lettera a) in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
d) divieto di trasferire fuori di tale zona gli animali di cui alla lettera a) e qualsiasi materiale possibile vettore dell'agente patogeno;
e) divieto di introdurre nella zona animali recettivi, ad eccezione di quelli destinati all'immediata macellazione;
f) sospensione dei mercati e regolamentazione del traffico e del commercio degli animali;
g) disciplina della monta, del pascolo, delle macellazioni e dell'impiego al lavoro degli animali. La zona infetta può essere dichiarata anche a seguito di manifestazioni di carbonchio ematico, di mal rossino, di morva, di affezioni influenzali ed anemia infettiva degli equini e di morbo coitale maligno, allorché tale provvedimento è ritenuto necessario per impedire il contagio. Nei casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini l'ordinanza di zona infetta è emanata sempre dal prefetto.

Articolo 12

Il sindaco informa subito il prefetto dell'insorgenza della malattia trasmettendo le denunce a mezzo del mod. n. 1, sez. A, di cui al precedente art. 8. Deve inoltre inviare copia dell'ordinanza di zona infetta eventualmente emessa. Il veterinario comunale è tenuto a comunicare immediatamente al veterinario provinciale le denunce di malattie infettive e diffusive o sospette di esserlo, che presentano grave pericolo per la sanità pubblica o per lo stato sanitario del bestiame. Il veterinario provinciale riporta i dati relativi alle denunce trasmesse dai comuni nell'apposito registro. Il veterinario provinciale segnala al medico provinciale i casi di zoonosi di cui viene a conoscenza e riceve dal medico provinciale le segnalazioni dei casi di dette malattie manifestatesi nell'uomo per predisporre, ciascuno nel campo di sua competenza, le necessarie misure sanitarie.

Articolo 13

Il prefetto, allo scopo di prevenire o reprimere la diffusione delle malattie indicate nel precedente art. 11, stabilisce, ove occorra ed a complemento dei provvedimenti adottati dal sindaco, i limiti di una zona di protezione che può interessare il territorio anche di più comuni. L'ordinanza relativa deve contenere le misure ritenute idonee ad arginare la diffusione della malattia e, se necessario, anche l'obbligo della visita periodica e delle disinfezioni dei ricoveri animali situati nell'ambito della zona di protezione, da parte del veterinario comunale. L'ordinanza anzidetta viene comunicata al sindaco o ai sindaci dei comuni interessati perché provvedano alla sua esecuzione e, per conoscenza, ai prefetti delle province limitrofe.

Articolo 14

A scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione o di lavori agricoli, il prefetto può consentire - salvo per i casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini - lo spostamento degli animali fuori delle zone infette e di quelle di protezione, purché si compia con tutte le precauzioni da prescriversi di volta in volta dal veterinario provinciale. I proprietari o i detentori degli animali stessi devono fare regolare domanda al prefetto, il quale autorizza lo spostamento degli animali quando, in seguito agli accertamenti del veterinario provinciale, risulta che il provvedimento è assolutamente indispensabile. Di regola l'autorizzazione (all. mod. n. 2) non è concessa per gli animali ammalati o sospetti, a meno che non sussistano insormontabili difficoltà di alimentazione o non sia dimostrata l'impossibilità della macellazione sul posto, salvo le eccezioni previste per determinate malattie nel Titolo II del presente regolamento. Lo spostamento può essere consentito anche in altre province previo nulla osta dei prefetti competenti. In caso di necessità il prefetto, nell'autorizzazione di spostamento, può disporre che gli animali vengano scortati da agenti durante il viaggio. Nei casi di malattie per le quali non è stata emanata l'ordinanza di zona infetta il permesso di spostamento degli animali è accordato dal sindaco.

Articolo 15

L'autorizzazione del prefetto per lo spostamento degli animali fuoffi della zona infetta o di quella di protezione è inviata al sindaco del comune in cui trovansi gli animali da spostare ed è da questi consegnata al proprietario o conduttore interessato che deve esibirla ad ogni richiesta delle autorità sanitarie e degli agenti della forza pubblica.
Del consentito spostamento la Prefettura informa il sindaco del comune di destinazione, il quale dispone per il ritiro dell'autorizzazione al momento dell'arrivo degli animali per inviarla, entro cinque giorni, al prefetto della provincia di origine unitamente al certificato di avvenuta macellazione o all'attestazione che gli animali si trovano nel luogo di destinazione, sotto la vigilanza del veterinario comunale. La durata di questa vigilanza viene fissata di volta in volta. Nel caso di spostamento di animali con malattia in atto o allorché questa si manifesta durante il periodo di osservazione, il sindaco del comune di destinazione applica, in tutto o in parte, le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Articolo 16

Quando il focolaio infettivo risulta estinto, cessate le cause che hanno determinato i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 10 e 11 ed eseguite le prescritte disinfezioni, il sindaco, su rapporto del veterinario comunale, procede alla revoca dei provvedimenti stessi, secondo le prescrizioni stabilite per le singole malattie nel Titolo II del presente regolamento. Nel caso di malattie infettive nei pubblici macelli, nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, nelle scuderie e colombaie dello Stato, negli stabulari degli Istituti universitari, zooprofilattici e zootecnici, i provvedimenti vengono revocati dopo constatata l'estinzione del focolaio. Dell'estinzione del focolaio infettivo il sindaco informa subito il prefetto a mezzo del mod. n. 1, sez. B, di cui al precedente art. 8. La dichiarazione di zona di protezione viene revocata con ordinanza del prefetto quando dagli accertamenti del veterinario provinciale risulta che non sussistono più i motivi che hanno determinato il provvedimento.

CAPO IV VIGILANZA SULLE STALLE DI SOSTA, SUI MERCATI, SULLE FIERE ED ESPOSIZIONI DI ANIMALI E SUI PUBBLICI ABBEVERATOI

Articolo 17

L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalcie, mulini e pubblici esercizi è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda. Il sindaco, in base al risultato del sopraluogo del veterinario comunale, rilascia l'autorizzazione quando risulta che i locali sono situati in idonea località e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli animali. Qualora i locali non rispondano alle esigenze dell'igiene il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il termine entro il quale devono essere eseguiti. Le stalle di sosta e gli altri locali anzidetti sottostanno alla vigilanza del veterinario comunale. Se tra gli animali ricoverati si manifestano malattie infettive non comprese tra quelle indicate all'art. 1, l'autorità comunale adotta le misure atte ad impedirne la propagazione. Ai negozianti di animali è fatto obbligo di tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme al mod. n. 3 allegato al presente regolamento. Per la mancata esecuzione dei lavori ordinati o per altre infrazioni alle precedenti norme il
sindaco dispone la chiusura temporanea dei locali indicati nei precedenti commi o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

Articolo 18

I mercati, le fiere e le esposizioni di animali sono soggetti a vigilanza veterinaria allo scopo di prevenire la propagazione di malattie infettive e diffusive. Il prefetto, prima della istituzione dei mercati, delle fiere e delle esposizioni di animali, fa accertare dal veterinario provinciale se l'autorità comunale ha provveduto ai locali per l'isolamento degli animali eventualmente affetti o sospetti di malattie infettive e diffusive, ai mezzi per la pulizia e la disinfezione dei piazzali, dei viali, delle piattaforme delle pese pubbliche, delle stalle di sosta e di ogni altro luogo di sosta o di passaggio degli animali e ad assicurare la vigilanza veterinaria. Detta vigilanza è esercitata dal veterinario comunale coadiuvato, se necessario, da altri veterinari incaricati dal sindaco. Al veterinario incaricato della vigilanza è fatto obbligo di compilare un rapporto sull'andamento del servizio nei mercati, nelle fiere e nelle esposizioni cui ha presenziato. Copia di questo rapporto viene dal sindaco trasmessa al prefetto nel termine più breve. Il funzionamento dei grandi mercati di bestiame di importanza regionale, provvisti di idonee installazioni occorrenti ai vari servizi, è disciplinato da uno speciale regolamento deliberato dall'amministrazione comunale ed approvato secondo le norme di legge. La direzione di detti mercati deve essere affidata ai veterinari comunali. Il prefetto può disporre che i mercati di notevole importanza siano dotati di impianto per il lavaggio e la disinfezione dei mezzi adibiti al trasporto degli animali. Le spese inerenti alle operazioni di lavaggio e di disinfezione sono a carico dei gestori dei mezzi di trasporto; le relative tariffe sono fissate dalle autorità comunali interessate. Il prefetto può altresì ordinare l'esecuzione di quelle opere igieniche che ritiene necessarie per il regolare funzionamento dei mercati e delle fiere e nel caso di mancata esecuzione dei lavori dispone la sospensione dei detti mercati e fiere.

Articolo 19

Gli animali condotti da altri comuni ai mercati, alle fiere ed alle esposizioni devono essere scortati dalla dichiarazione di provenienza prevista dall'art. 31 del presente regolamento, eventualmente integrata dall'attestazione sanitaria di cui al successivo art. 32.

Articolo 20

Dopo ogni mercato fiera o esposizione di animali, i piazzali, i viali, le piattaforme delle pese pubbliche ed ogni altro luogo in cui si sono soffermati gli animali, nonché i mezzi di attacco di questi devono essere a cura del comune convenientemente puliti e disinfettati. In caso di constatazione di malattia infettiva e diffusiva nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, il veterinario incaricato della vigilanza ne fa denuncia al sindaco e provvede intanto all'isolamento degli animali ammalati e di quelli sospetti ed alla disinfezione dei posti da essi occupati. Esegue un'accurata inchiesta epizoologica circa l'origine della malattia e la provenienza degli animali e ne informa il sindaco che provvede a darne segnalazione ai comuni interessati. Il sindaco adotta immediatamente le misure necessarie ad impedire la propagazione della malattia e ne informa il prefetto.

Articolo 21

Quando sussiste il pericolo dell'insorgenza o della propagazione di malattie infettive a carattere particolarmente diffusivo, il prefetto può disporre la sospensione, per il tempo ritenuto necessario, di uno o più mercati della provincia e può anche limitare l'introduzione
nei mercati a determinate specie animali. Allo stesso fine può ordinare che gli animali da introdurre nei mercati siano sottoposti, preventivamente ed in tempo utile, a determinati trattamenti profilattici.

Articolo 22

In ogni Prefettura devono essere tenuti aggiornati il registro ed il calendario dei mercati e delle fiere che hanno luogo nella provincia. A tale scopo i sindaci, entro il mese di dicembre di ogni anno, trasmettono al prefetto un elenco completo dei mercati e delle fiere di animali, ricorrenti nell'annata successiva. Il veterinario provinciale esegue visite di controllo sui mercati, sulle fiere ed esposizioni di animali per accertare il funzionamento dei servizi di vigilanza zooiatrica e, se risultano deficienze, propone al prefetto i provvedimenti atti ad eliminarle.

Articolo 23

I pubblici abbeveratoi sono soggetti a vigilanza veterinaria. In caso di epizoozie l'autorità sanitaria, tenuto conto delle condizioni locali, può disciplinare o interdire il loro uso.

CAPO V VIGILANZA SUI CONCENTRAMENTI DI ANIMALI E SULLA RACCOLTA E LAVORAZIONE DEGLI AVANZI ANIMALI

Articolo 24

Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive:
a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;
b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;
c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;
d) serragli e circhi equestri;
e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
h) giardini zoologici. L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda. Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d). L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Articolo 25

Ai fini della profilassi delle epizoozie sono sottoposti a vigilanza veterinaria gli stabilimenti che comunque utilizzano le spoglie di animali, nonché le concerie, i depositi di pelli, le colerie di sego e le industrie che lavorano, allo stato grezzo, sangue, budella, ossa, unghie, corna, lane, crini, setole e peli. La raccolta e la lavorazione dei suindicati avanzi animali, se non effettuate nei pubblici macelli, sono soggette a nulla osta del prefetto, che lo rilascia, su domanda degli
interessati, ogni qualvolta il veterinario provinciale accerta che gli impianti dispongono di attrezzatura atta ad impedire la diffusione delle malattie infettive degli animali, direttamente o mediante le acque di rifiuto. Negli impianti di cui sopra è fatto divieto di allevare animali. È fatta salva ogni altra norma regolamentare riguardante la vigilanza sanitaria sugli stabilimenti e sulle industrie sopra elencate.

CAPO VI VIGILANZA SULLE STAZIONI DI MONTA, SUGLI IMPIANTI PER LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE E SUGLI AMBULATORI PER LA CURA DELLA STERILITÀ DEGLI ANIMALI

Articolo 26

Le stazioni di monta pubblica devono possedere i requisiti igienici ed i presidi necessari a conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffusive. Esse sono soggette alla vigilanza del veterinario comunale il quale deve annotare su apposito registro le proprie osservazioni e le disposizioni impartite per eliminare gli eventuali inconvenienti.

Articolo 27

I conduttori delle stazioni di monta hanno l'obbligo di denunciare qualunque manifestazione sospetta presentata dai riproduttori a carico dell'apparato genitale e di sospenderne l'attività in attesa dell'accertamento del veterinario comunale. È fatto divieto di ammettere al salto le femmine che vi siano state condotte infruttuosamente per tre volte consecutive. I conduttori delle stazioni di monta sono tenuti a denunciare tali casi all'autorità comunale per i necessari accertamenti da parte del veterinario comunale.

Articolo 28

Quando nell'ambito di funzionamento di una stazione di monta, nonostante l'applicazione delle norme dell'articolo precedente, viene rilevata una percentuale di casi di infecondità superiore alla normale, il veterinario comunale procede ad accurate indagini per accertarne le cause. Dei risultati delle medesime devono essere informati il sindaco ed il veterinario provinciale. Questi procede ad ulteriori accertamenti e propone al prefetto, ove nel caso, l'adozione di provvedimenti integrativi avvalendosi di istituti e di veterinari specializzati nella cura della sterilità nonché degli impianti autorizzati ad eseguire la fecondazione artificiale. Gli interventi profilattici e curativi ordinati nei casi di malattie a carattere diffusivo della sfera genitale devono essere praticati dal veterinario comunale o da altro veterinario autorizzato dal veterinario provinciale. Il prefetto può disporre la chiusura temporanea o definitiva delle stazioni di monta pubblica qualora, per inosservanza delle norme contenute nel presente Capo, abbiano causato la diffusione di malattie.

Articolo 29

La fecondazione artificiale degli animali è praticata dai veterinari negli appositi impianti e, su autorizzazione del prefetto, anche nelle stalle se ricorrono motivi profilattici o particolari condizioni di allevamento. La vigilanza sullo stato sanitario dei riproduttori funzionanti negli impianti di fecondazione artificiale è affidata ai veterinari comunali.
Detti riproduttori devono essere indenni da malattie trasmissibili col salto e subire, con esito favorevole, gli accertamenti clinici e diagnostici previsti nel Titolo II del presente regolamento, per la brucellosi, la tubercolosi, la morva e la tricomoniasi.

Articolo 30

L'impianto degli ambulatori per la cura della sterilità degli animali è subordinato ad autorizzazione del prefetto che la concede, su domanda degli interessati, ogni qualvolta risulta dagli accertamenti del veterinario provinciale che i locali e la relativa attrezzatura soddisfano alle esigenze tecniche ed igienico-sanitarie.

CAPO VII TRASPORTO DEGLI ANIMALI, DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI

Articolo 31

I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, con destinazione all'interno - esclusi gli animali appartenenti alle forze armate - devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al mod. n. 4 (1) allegato al presente regolamento, contenente l'indicazione esatta delle località di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l'assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e, nei casi previsti dall'articolo 32, l'attestazione veterinaria della loro sanità, salvo il caso speciale di cui agli artt. 14 e 34 del presente regolamento. La dichiarazione firmata dall'interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi dal capo stazione o dall'autorità portuale o dal direttore di aeroporto o dall'esercente autotrasporti che la ricevono. Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell'ufficio di partenza a disposizione dell'autorità sanitaria; l'altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino alla località di ultima destinazione, per ogni eventuale richiesta. I capi stazione, le autorità portuali, i direttori di aeroporto, gli esercenti autotrasporti, se la dichiarazione sopra indicata non risulta conforme al vero, non devono dare corso alla spedizione degli animali ed informano il sindaco ed il prefetto per i provvedimenti di competenza. Per gli animali destinati all'alpeggio e per quelli in importazione, esportazione o transito valgono i documenti previsti nei Capi VIII e IX del presente regolamento. Gli esercenti autotrasporti o per essi i conducenti degli autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli animali una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme al mod. n. 5 allegato al presente regolamento. Le matrici del bollettario devono essere conservate e tenute a disposizione dell'autorità sanitaria per il periodo di tre mesi. (1) La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere, ora, conforme al modello di cui all'allegato IV, d.p.r. 30 aprile 1996, n. 317, in virtù dell'art. 10, d.p.r. 317/1996 citato.

Articolo 32

Quando si verificano malattie infettive a carattere epizootico, il prefetto può temporaneamente disporre con apposita ordinanza l'obbligo della visita veterinaria per determinate specie di animali da trasportare a mezzo ferrovia, tranvia, autoveicoli, navi od aeromobili, per constatarne la sanità prima del carico. Detta ordinanza deve essere resa di pubblica ragione e comunicata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai prefetti delle province contermini, ai capi compartimento delle Ferrovie dello Stato, ai direttori degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, alle autorità portuali ed alle Direzioni civili di aeroporto. Il carico e la spedizione vengono consentiti soltanto nel caso in cui la visita riesca favorevole per tutti gli animali e ciò deve risultare da esplicita attestazione apposta a tergo della dichiarazione di provenienza fatta dallo speditore ai sensi dell'articolo precedente. Tale attestazione deve essere fatta dal veterinario comunale o, in mancanza di questi, da un veterinario autorizzato dal prefetto; dai veterinari in servizio ai porti ed agli aeroporti per le spedizioni per via marittima o per via aerea.

Articolo 33

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, quando si manifesta una malattia infettiva a carattere epizootico, può emettere speciali ordinanze per la visita e la successiva osservazione degli animali trasportati con i mezzi indicati nell'articolo precedente.

Articolo 34

Nel caso di spedizione di animali provenienti dalle zone infette o da quelle di protezione, consentita a norma dell'art. 14 del presente regolamento, i capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti devono apporre a tergo dell'autorizzazione del prefetto (mod. n. 2) le annotazioni prescritte e segnalare telegraficamente l'avvenuta spedizione al capo della stazione o all'autorità portuale o alla Direzione civile dell'aeroporto di destinazione per i provvedimenti di competenza, compresa la segnalazione all'autorità comunale interessata. Gli esercenti autotrasporti devono fare la detta segnalazione direttamente all'autorità comunale.

Articolo 35

Lo speditore di animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini e suini ha l'obbligo di curare che nei carri ferroviari e negli autoveicoli il numero dei capi caricati sia proporzionato alla capienza del veicolo in modo che gli animali non abbiano a soffrire per eccesso di numero e che comunque non vengano altrimenti esposti a maltrattamenti o sofferenze.
Articolo 36 Chiunque intende esercitare il trasporto degli animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da cortile a mezzo di autoveicoli deve ottenere l'autorizzazione dal prefetto della provincia nel cui territorio trovasi la rimessa automobilistica, facendo regolare domanda nella quale deve indicare: a) le proprie generalità ed il domicilio; b) l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e di disinfezione; c) il numero degli autoveicoli e dei rimorchi destinati al trasporto degli animali nonché la sigla della provincia ed il numero di targa di ciascuno. Nella domanda deve inoltre dichiarare che ha ottemperato alle disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla circolazione ed all'esercizio di tale trasporto.

Articolo 37
Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoruscita dei liquami. Quelli a furgone devono inoltre avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione. Per il trasporto degli animali di piccola taglia per i quali è possibile utilizzare autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti, il pavimento di detti piani deve essere raccordato alle pareti in modo da impedire la fuoruscita dei liquami.

Articolo 38

Il prefetto, prima di concedere l'autorizzazione, fa accertare dal veterinario provinciale se: a) gli autoveicoli ed i rimorchi posseggono i requisiti di cui al precedente articolo; b) l'esercente dispone di adatti mezzi per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione presso la propria autorimessa ovvero presso altra convenientemente attrezzata. L'autorizzazione è valevole per un anno.

Articolo 39

I trasporti di merci effettuati a mezzo di autoveicoli, in cui entrano a formare il carico anche animali da cortile contenuti in gabbie o ceste purché queste non superino complessivamente la metà del carico totale, sono esenti dall'osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti artt. 31, 36, 37 e 38. È fatto obbligo in ogni caso, di provvedere alla pulizia e disinfezione delle gabbie o ceste nonché delle parti degli automezzi che possono comunque essere state imbrattate da materiali provenienti dagli animali trasportati.

Articolo 40

I prodotti ed avanzi animali che non hanno subito alcun trattamento possono essere trasportati alla rinfusa in carri chiusi e, ove non sia possibile, in carri aperti a condizione che il carico sia totalmente coperto con un telone imbevuto di adatta soluzione disinfettante a sua volta protetto dal normale copertone. In tale caso le ossa e le unghie che non risultano sgrassate e completamente essiccate devono essere anche irrorate con abbondante ed idonea soluzione disinfettante. Il trasporto degli animali morti, delle carni, dei prodotti ed avanzi di animali colpiti da malattie infettive deve farsi con l'osservanza di particolari cautele intese ad impedirne la diffusione.

CAPO VIII SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI PER RAGIONI DI PASCOLO. ALPEGGIO. TRANSUMANZA. PASCOLO VAGANTE

Articolo 41

Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato al presente regolamento, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza. Il sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio. Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria.

Articolo 42

Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza. Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanità conforme al mod. n. 7 allegato al presente regolamento. I prefetti delle province interessate provvedono ad istituire posti di controllo sanitario nelle località di transito obbligato per il bestiame che non viene trasportato a mezzo ferrovia, tranvia o autoveicoli. L'esito del controllo viene annotato sul certificato di origine e di sanità dal veterinario comunale o dal veterinario incaricato del servizio dal prefetto.
I certificati devono essere consegnati, non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione, all'autorità comunale del luogo. Il bestiame sui pascoli montani deve essere sottoposto a periodici controlli sanitari da parte del veterinario comunale, il quale, occorrendo, provvede anche a praticare i trattamenti immunizzanti che fossero resi obbligatori. Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione sempreché non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell'autorità comunale, devono essere restituiti agli interessati entro tre giorni precedenti la partenza.

Articolo 43

Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, dai comuni di loro residenza, uno speciale libretto conforme al mod. n. 8 allegato al presente regolamento, nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto. Qualsiasi spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e sempreché l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge. Per gli spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato - valendosi del mod. numero 8-A unito al libretto - deve presentare, almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al sindaco del comune di destinazione che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione. Per ogni successivo spostamento deve essere presentata nuova domanda. Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno del gregge al comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro, e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore. Le modalità sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge vagante che fosse condotto in transumanza e pertanto il libretto sostituisce la domanda ed i certificati di cui ai precedenti artt. 41 e 42.

Articolo 44

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica può disporre con apposita ordinanza che gli animali che vengono spostati per l'alpeggio o per la transumanza siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti.

CAPO IX VIGILANZA AI CONFINI, AI PORTI ED AGLI AEROPORTI. IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO DEGLI ANIMALI, DELLE CARNI, DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI. ALPEGGIO E TRAFFICO NELLE ZONE DI CONFINE

Articolo 45

Agli effetti del disposto dell'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la visita sanitaria degli animali in importazione, esportazione o transito e delle carni, dei prodotti ed avanzi animali in importazione è fatta
da veterinari di Stato o a ciò delegati dallo Stato, nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e secondo gli orari stabiliti dai prefetti. I predetti veterinari, presa visione dei certificati di origine e di sanità che devono scortare gli animali, le carni ed eventualmente gli altri prodotti animali, procedono a riconoscerne lo stato sanitario, notando il risultato della visita e l'ammontare dei diritti fissi relativi sopra il modulo speciale di lasciapassare (all. modello n. 9), che viene da essi consegnato agli uffici di dogana. Nei casi di mancanza dei certificati di origine e di sanità oppure qualora questi siano riconosciuti irregolari o scaduti, i veterinari ne danno immediata notizia oltreché al prefetto, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per le determinazioni del caso. Gli uffici di dogana non possono far proseguire gli animali in importazione, esportazione o transito e le carni, i prodotti ed avanzi animali in importazione se non dopo aver ricevuto il lasciapassare attestante l'esito favorevole della visita. I certificati di origine e di sanità devono essere vistati dai veterinari addetti agli uffici di confine, di porto e di aeroporto, all'atto della visita e scortare gli animali ed i prodotti sino a destinazione. Per gli animali che si importano temporaneamente i certificati di origine e di sanità possono servire per la riesportazione degli animali stessi e devono pertanto essere allegati alle bollette doganali.

Articolo 46

Nei casi accertati o sospetti di malattie infettive o di morte, non riferibili a cause comuni, negli animali in importazione o transito, quando non sia possibile respingerli, gli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto adottano le misure necessarie informandone di urgenza oltre il prefetto, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per i necessari provvedimenti. Quando casi di malattie infettive o di morte si riscontrano tra gli animali in esportazione, i predetti uffici ne informano il prefetto che dispone i relativi provvedimenti.

Articolo 47

Allorché una malattia infettiva viene constatata in un paese estero e ne deriva possibilità di contagio, l'Alto Commissariato per la igiene e la sanità pubblica ordina le misure proibitive o restrittive atte a proteggere il territorio nazionale.

Articolo 48

L'importazione dall'estero degli animali, delle carni dei prodotti ed avanzi animali da paesi con i quali esistono speciali convenzioni veterinarie è disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse. Per le provenienze da paesi con i quali non esistono convenzioni, e per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, si osservano le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Articolo 49

L'importazione degli animali ruminanti e suini è subordinata ad apposita autorizzazione, da concedersi di volta in volta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica su domanda inoltrata dagli interessati per il tramite della Prefettura della provincia cui gli animali sono destinati. L'importazione è consentita alle seguenti condizioni:
a) che gli animali siano scortati da certificati di origine e di sanità rilasciati dalle autorità del paese di provenienza. Detti certificati devono portare l'indicazione della località di provenienza e di quella di destinazione e portare la dichiarazione di un veterinario di Stato
o a ciò delegato dallo Stato attestante che gli animali dimorano da almeno 30 giorni in località nella quale, entro il raggio di 20 chilometri, non si sono verificati durante lo stesso periodo di tempo casi di malattie infettive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono, e che gli animali sono stati visitati non prima del giorno precedente a quello della partenza e riconosciuti sani. I certificati possono essere cumulativi purché contengano le indicazioni relative al numero, specie, razza e categoria degli animali e purché questi appartengano alla stessa specie, provengano dalla stessa località e siano diretti allo stesso destinatario. Quando gli animali da importare devono essere caricati su più carri ferroviari o autoveicoli è necessario che detti animali siano scortati da un certificato per ogni carro o autoveicolo. La validità dei certificati è fissata in 6 giorni e può essere prorogata in seguito a nuova visita. Se la validità viene a scadere durante il viaggio i certificati sono ritenuti validi sino all'arrivo degli animali al confine o al porto. In caso di manifestazione nei paesi di provenienza degli animali di malattie infettive che non comportano divieto di importazione, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può disporre che detti certificati siano integrati da una dichiarazione attestante che gli animali sono stati sottoposti a speciali trattamenti immunizzanti o ad accertamenti diagnostici;
b) che i certificati di origine e di sanità che scortano i suini siano integrati da una dichiarazione attestante che gli animali sono stati allegati in regioni nel cui territorio non si sono verificati da almeno 3 anni casi di trichinosi;
c) che gli animali risultino sani alla visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto attraverso il quale avviene l'importazione;
d) che al confine, al porto o all'aeroporto i bovini non inoltrati direttamente ai macelli subiscano la prova della tubercolina con esito negativo ed i bovini, gli ovini ed i caprini da riproduzione subiscano idonee prove diagnostiche per la brucellosi, pure con esito negativo. Dall'applicazione di dette norme sono esenti gli animali che, per speciali accordi intervenuti, sono scortati da un certificato attestante che hanno subìto tali prove diagnostiche con esito negativo nel paese di origine;
e) che i suini siano sottoposti a speciale marcatura al momento dell'importazione sotto controllo veterinario. Quando particolari condizioni lo richiedono, la marcatura può essere resa obbligatoria anche per gli animali di altre specie. (Omissis) (1). (Omissis) (1). (Omissis) (1). (1) Comma abrogato dall'art. 26, n. 5, l. 30 aprile 1976, n. 397.

Articolo 50

L'importazione degli equini è subordinata alla preventiva autorizzazione prevista dal 1º comma dell'articolo precedente ed è consentita alle condizioni stabilite dalle lettere a), c) ed e) dello stesso articolo. La visita sanitaria, da eseguirsi al confine, al porto o all'aeroporto, deve essere integrata dall'esecuzione della prova della malleina con esito negativo. Dalla applicazione di detta norma sono esenti gli animali che, per speciali accordi intervenuti, sono scortati da un certificato attestante che hanno subìto tale prova diagnostica con esito negativo nel paese di origine. I cavalli importati temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive sono esenti dalla preventiva autorizzazione e dalla prova della malleina. In luogo dei normali certificati di origine e di sanità detti cavalli possono essere scortati da certificati rilasciati dalle
Federazioni sport equestri competenti e da una dichiarazione rilasciata da un veterinario di Stato del paese di ultima provenienza, attestante la sanità dell'animale.

Articolo 51

L'importazione del pollame e degli altri animali da cortile è consentita a condizione che siano scortati dai certificati di origine e di sanità previsti dal precedente art. 49, lettera a), tenendo presente che i termini ivi fissati sono ridotti da 30 a 15 giorni. Gli animali inoltre devono essere riconosciuti sani alla visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. Le uova da cova, per essere ammesse all'importazione, devono essere scortate da un certificato attestante che provengono da allevamenti indenni da pullorosi.
Articolo 52 I cani ed i gatti sono ammessi all'importazione purché scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che gli animali provengono da località nella quale non si sono verificati casi di rabbia da almeno 6 mesi. Devono inoltre subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. La selvaggina viva ed i volatili destinati alle riserve di caccia sono ammessi all'importazione, quando non esistono speciali divieti o limitazioni, purché scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che il paese di provenienza è indenne da tularemia e da altre malattie infettive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono. Devono subire inoltre con esito favorevole la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. Alle stesse condizioni sono ammessi all'importazione anche gli animali da pelliccia appartenenti a specie non esotiche. Gli animali esotici sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni disposti a norma del precedente art. 47 e purché scortati da certificati di origine e di sanità. I certificati che scortano i ruminanti e i suini provenienti da parchi e giardini zoologici situati in paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, devono portare anche una dichiarazione dei rispettivi direttori attestante che gli animali sono nati o hanno dimorato per non meno di 6 mesi in detti parchi o giardini zoologici. I certificati che scortano i pappagalli ed eventualmente gli altri volatili recettivi alla psittacosi devono attestare che il paese di provenienza è indenne da tale malattia. Le api sono ammesse all'importazione su presentazione di un certificato di origine e di sanità portante l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che in un raggio di 5 chilometri dall'apiario di provenienza non sono state constatate malattie delle api da almeno 6 mesi, e previo favorevole controllo sanitario. I pesci destinati al ripopolamento delle acque interne sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario.

Articolo 53

Le carni fresche, refrigerate, congelate, salate, affumicate, insaccate, in scatola o in altro modo preparate, le conserve di carne, i brodi e gli estratti di carne, i lardi, le pancette e le guance suine, lo strutto e gli altri grassi animali per uso alimentare allo stato naturale o fusi, nonché i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina uccisi, per essere ammessi all'importazione, devono essere scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che le carni e gli altri prodotti di cui sopra sono sani ed atti incondizionatamente alla alimentazione umana e che provengono da animali riconosciuti sani prima della macellazione.
Nei certificati che scortano le carni suine, i lardi ed i preparati di carne suina, eccettuati quelli cotti, deve essere specificato che provengono da suini allevati in regioni nel cui territorio non si sono verificati da almeno 3 anni casi di trichinosi e che sono stati sottoposti ad esame trichinoscopico con esito negativo. Le carni e gli altri prodotti sopra elencati devono corrispondere ai requisiti prescritti in materia dalle norme vigenti nella Repubblica e subire con esito favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. [L'importazione delle carni equine, canine e feline fresche, refrigerate, congelate o comunque preparate, è vietata] (1). (1) Disposizione abrogata dall'art. 26, l. 29 novembre 1971, n. 1073.

Articolo 54

Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca freschi, refrigerati o congelati, di provenienza estera, sono ammessi all'importazione previa favorevole visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. Alle stesse condizioni è consentita l'importazione del pesce secco, salato o affumicato. Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca, conservati in scatola o altro recipiente, sono ammessi all'importazione previo favorevole controllo sanitario. I recipienti devono portare le indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia nella Repubblica ed i prodotti essere scortati da certificati di origine e di sanità muniti del visto dell'autorità governativa del paese di origine. Detti certificati devono attestare che i prodotti sono stati lavorati in condizioni di salubrità e sottoposti ad efficace processo di sterilizzazione o ad altro processo di conservazione riconosciuto idoneo.

Articolo 55

Le quantità sino a 5 chilogrammi di carni e di prodotti della pesca, dei quali è consentita l'importazione ai sensi dei precedenti artt. 53 e 54, possono essere introdotte senza presentazione di certificato di origine e di sanità e senza sottostare alla visita sanitaria ed alle altre formalità prescritte, quando sono importate direttamente dai viaggiatori o spedite a mezzo pacco postale o ferroviario con destinazione a privati per uso personale e non di commercio

Articolo 56

Le pelli secche o salate secche, le budella e le vesciche secche, i cagli secchi, il sangue, le unghie, le ossa e gli avanzi animali in genere allo stato secco, le lane lavate, le farine di pesce, i grassi fusi per uso industriale non alimentare sono ammessi all'importazione da qualunque provenienza senza obbligo di presentazione di certificati di origine e di sanità, previo favorevole controllo sanitario. Le pelli, le budella e le vesciche in salamoia sono ammesse all'importazione da qualunque provenienza, purché scortate da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che i detti prodotti sono stati sottoposti a salagione ad umido per almeno 30 giorni. Sono altresì ammessi all'importazione da qualunque provenienza le setole, i crini, i peli, le piume, le farine di carne, di ossa e di sangue per uso zootecnico, purché abbiano subìto un trattamento di sterilizzazione riconosciuto idoneo agli effetti della profilassi veterinaria. Il trattamento subìto deve risultare da certificati di origine e di sanità rilasciati nei modi sopraindicati. Per le pelli sottoposte ad un trattamento di sterilizzazione il certificato è richiesto soltanto se non sono allo stato di secchezza.

Articolo 57

Sono ammessi all'importazione, purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, le pelli fresche o salate fresche, nonché le budella, le vesciche e i cagli freschi o salati freschi. Detti prodotti devono essere scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che provengono da animali indenni da malattie infettive e diffusive. Le lane sucide sono ammesse all'importazione senza obbligo di certificato di origine e di sanità, purché da altri documenti di scorta risulti la provenienza da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni. Le pelli fresche degli animali macellati a bordo delle navi sono ammesse all'importazione su presentazione di una dichiarazione del comandante della nave attestante che provengono da animali imbarcati in porti di paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.

Articolo 58

L'esportazione all'estero degli animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, equina e degli animali da cortile, dei prodotti ed avanzi animali verso paesi con i quali esistono speciali convenzioni veterinarie è disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse. Per le destinazioni verso i paesi con i quali non esistono convenzioni, salvo che disposizioni dei paesi stessi non richiedano diversamente, si osservano le norme stabilite dai successivi artt. 59 e 60.

Articolo 59

Gli animali da esportare delle specie indicate nel precedente articolo devono essere scortati da certificati di origine e di sanità, conformi al mod. n. 10 allegato al presente regolamento, rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato ed attestanti che gli animali dimorano da almeno 30 giorni in località nella quale, entro il raggio di 20 chilometri, non si sono verificati da almeno 30 giorni casi di malattie infettive e diffusive trasmissibili alla specie di animali cui i certificati si riferiscono e che gli animali sono stati visitati non prima del giorno precedente a quello della partenza e riconosciuti sani. Per gli animali da cortile i termini suindicati sono ridotti da 30 a 15 giorni. I certificati possono essere cumulativi purché contengano le indicazioni relative al numero, specie, razza e categoria degli animali e purché questi appartengano alla stessa specie, provengano dalla stessa località e siano diretti allo stesso destinatario. Quando gli animali da esportare devono essere caricati su più carri ferroviari o autoveicoli è necessario che siano scortati da un certificato per ogni carro o autoveicolo. La validità dei certificati è fissata in 6 giorni e può essere prorogata in seguito a nuova visita. Allorché per l'esportazione di animali di altre specie vengono richiesti certificati di origine e di sanità, essi devono essere rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato o compilati secondo le norme in vigore nei paesi di destinazione. I cavalli destinati alle manifestazioni ippicosportive all'estero quando dai paesi di destinazione non sia richiesto diversamente anziché dai prescritti certificati di origine e di sanità possono essere scortati da certificati rilasciati dalla Federazione italiana sport equestri con la dichiarazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato attestante la sanità degli animali. Tutti gli animali in esportazione devono subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al momento di uscita dal territorio della Repubblica.

Articolo 60

I certificati di origine e di sanità per l'esportazione all'estero di carni, di prodotti ed avanzi animali e di materie ed oggetti atti alla propagazione delle malattie infettive degli animali devono essere rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato e compilati secondo le norme in vigore nei paesi di destinazione.

Articolo 61

Il transito degli animali attraverso il territorio nazionale con diretta destinazione ad altri paesi, quando non esistono speciali convenzioni veterinarie, è consentito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, su richiesta delle competenti autorità del paese di destinazione, con l'osservanza di norme da stabilirsi di volta in volta, e sempreché provengano da paese per il quale non sono in vigore divieti o limitazioni. In ogni caso gli animali devono essere scortati da certificati di origine e di sanità sui quali il veterinario di Stato, all'atto della visita al confine, al porto o all'aeroporto di entrata nel territorio della Repubblica, deve apporre il proprio visto. Nessuna formalità è richiesta per il transito delle carni, dei prodotti ed avanzi animali, purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.

Articolo 62

Gli animali condotti all'alpeggio dall'estero all'interno e viceversa nelle zone di confine, devono essere scortati da certificati di origine e di sanità, subire la visita sanitaria, con esito favorevole, al confine e sottostare alle altre misure sanitarie che possono essere prescritte, salvo che speciali convenzioni o accordi non dispongano diversamente. Le stesse disposizioni sono applicabili al movimento giornaliero di animali appartenenti agli abitanti delle zone di confine, effettuato nelle due direzioni per pascolo, lavori agricoli o trasporti in genere.

CAPO X DISINFEZIONI

Articolo 63

Le disinfezioni nei casi previsti dal presente regolamento o comunque disposte dalle autorità sanitarie devono eseguirsi sotto la vigilanza dei veterinari comunali o, in mancanza di essi, di altri veterinari all'uopo incaricati dai sindaci. Le disinfezioni nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti sono eseguite sotto la vigilanza dei veterinari incaricati del servizio ai sensi del precedente art. 45.

Articolo 64

Le amministrazioni ferroviarie e tranviarie devono far pulire, lavare e disinfettare, con le modalità stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, i carri che hanno servito al trasporto di animali, di prodotti ed avanzi animali, di regola entro 24 ore dallo scarico. Se non è possibile eseguire le predette operazioni nella stazione di arrivo, i carri devono essere piombati e spediti ad una stazione vicina dotata dei necessari impianti. A cura delle stesse amministrazioni ferroviarie e tranviarie, devono essere puliti, lavati e disinfettati i piani caricatori ed ogni altro luogo di sosta o di passaggio degli animali nonché i ponti mobili e tutti gli attrezzi che hanno servito al carico ed allo scarico. Per le navi che hanno trasportato animali devono provvedere alle operazioni di lavaggio e di disinfezione i comandanti delle navi stesse. Per gli aeromobili devono provvedere le società esercenti le linee di navigazione aerea. Gli autoveicoli che hanno trasportato animali devono essere puliti, lavati e disinfettati
subito dopo eseguito lo scarico. Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi per compiere le dette operazioni, l'autoveicolo deve essere condotto a vuoto alla propria autorimessa o ad altra convenientemente attrezzata o nei posti di disinfezione stabiliti dai comuni presso i mercati o i pubblici macelli. Gli autoveicoli non disinfettati devono portare all'esterno un cartello bianco con la scritta «da disinfettare». A comprovare l'avvenuta disinfezione viene applicato sugli autoveicoli un cartello giallo con la scritta «disinfettato» e sul quale devono essere apposti la data ed il timbro dell'impresa che ha eseguito l'operazione. La disinfezione degli autoveicoli, nei casi in cui ricorrono le circostanze previste dall'art. 32 del presente regolamento, deve essere eseguita prima del carico sotto la vigilanza del servizio veterinario comunale. L'incaricato della vigilanza deve apporre sul cartello con la scritta «disinfettato» il bollo del comune, la data e la propria firma. Nei casi di trasporti di animali infetti, in prova delle avvenute disinfezioni, il veterinario incaricato della vigilanza su tale servizio redige apposito verbale conforme al mod. 11 allegato al presente regolamento.

CAPO XI DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI IMMUNIZZANTI, DELLE INOCULAZIONI DIAGNOSTICHE E DELLA PRODUZIONE DEI VIRUS

Articolo 65

I trattamenti immunizzanti con sieri, vaccini, virus e prodotti similari nonché le inoculazioni diagnostiche, devono essere eseguiti da veterinari. I trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche previsti come obbligatori dal presente regolamento o resi obbligatori dal prefetto in esecuzione delle disposizioni del regolamento stesso, devono essere eseguiti dai veterinari comunali o da veterinari appositamente autorizzati dal prefetto. Per quelli facoltativi da praticarsi su richiesta dei privati non occorre preventiva autorizzazione prefettizia, salvo le limitazioni previste nel Titolo II del presente regolamento sull'impiego di determinati prodotti per la profilassi della peste suina, della brucellosi e del vaiolo ovino. Gli animali trattati non possono essere trasferiti dai ricoveri o dai pascoli sino a quando non hanno conseguito un'efficace protezione immunitaria. Di tutti i dati riguardanti i trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche eseguiti dai veterinari liberi esercenti deve essere data comunicazione al veterinario comunale che è tenuto a trasmetterli al veterinario provinciale, unitamente a quelli relativi ai trattamenti da lui stesso eseguiti, valendosi del mod. n. 12 allegato al presente regolamento.

Articolo 66

L'inoculazione di animali con virus dell'afta epizootica, della peste suina e del vaiolo ovino, allo scopo di preparare prodotti immunizzanti, deve essere autorizzata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ed eseguita sotto il controllo del veterinario provinciale. L'importazione e l'impiego, anche a solo scopo sperimentale, di virus e di microrganismi patogeni in genere agenti di malattie esotiche sono parimenti soggetti a preventiva autorizzazione dell'Alto Commissario.
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Per motivi di spazio su questo post abbiamo dovuto mettere il decreto fino al "Capo XI"
Sara publicato un altro post con il resto del decreto.


Seguito

Regolamento di polizia veterinaria Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno, n. 142)

CAPO XII DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI

Articolo 67

Per la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali i veterinari provinciali e comunali si avvalgono dell'opera degli Istituti zooprofilattici sperimentali e, occorrendo, di quella dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi; possono altresì richiedere la consulenza delle Facoltà di medicina veterinaria. Per la lotta contro le malattie delle api e dei pesci si avvalgono anche, rispettivamente, degli Istituti specializzati in apicoltura e degli Stabilimenti ittiogenici competenti per territorio. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali svolgono la loro azione sotto la vigilanza e le direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Per quanto riguarda l'attività diagnostica e l'assistenza tecnica nei confronti delle malattie infettive e diffusive i detti Istituti prestano la loro opera gratuitamente.

Articolo 68

Il veterinario provinciale ai fini della profilassi di determinate malattie può ordinare, previa disposizione o autorizzazione del Ministro per la sanità, l'applicazione di particolari misure atte a proteggere gli allevamenti indenni o conseguire il risanamento di quelli infetti. Il Ministro per la sanità può predisporre piani di profilassi e di risanamento da applicare su tutto o parte del territorio nazionale includendovi l'obbligo del censimento degli allevamenti e del patrimonio animale da eseguirsi secondo le modalità e i criteri che dovranno all'uopo essere impartiti. Il Ministro per la sanità può altresì disporre, qualora lo ritenga indispensabile ai fini della eradicazione di determinate malattie, che le carni giudicate atte al consumo umano siano sottoposte a determinati processi di lavorazione e di conservazione per renderle sicuramente innocue nei riguardi della diffusione delle malattie medesime. Allo stesso scopo, il Ministro per la sanità può disporre che vengano sottoposti a particolari trattamenti i prodotti e gli avanzi animali, non destinati all'alimentazione dell'uomo e per i quali sia stata disposta la distruzione (1). (1) Articolo così modificato dall'art. 3, l. 23 gennaio 1968, n. 34.

Articolo 69

Gli allevamenti nei quali vengono attuati piani organici di risanamento basati sulla formazione di nuclei indenni, secondo metodi e modalità approvati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, devono essere inscritti in uno speciale registro da tenersi dal veterinario provinciale presso le singole Prefetture. Agli allevamenti riconosciuti indenni dalla malattia considerata, e per i singoli animali a questi appartenenti, viene rilasciata speciale attestazione da parte del veterinario provinciale.

Articolo 70

L'indennità da corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti ai sensi dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è fissata dal prefetto nello stesso decreto con il quale ordina l'abbattimento, in base alla proposta contenuta nella relazione tecnica del veterinario provinciale e dalla quale, oltre alla necessità dell'abbattimento, deve risultare anche il valore da attribuirsi a ciascun animale. Il prefetto provvede quindi all'invio degli atti all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per il pagamento della quota a carico dello Stato, e di copia del decreto di abbattimento e di liquidazione dell'indennità stessa all'amministrazione provinciale per il pagamento della quota di sua spettanza.

TITOLO II NORME SANITARIE SPECIALI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI CAPO I AFTA EPIZOOTICA
Articolo 71 (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229.
Articolo 72 (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229.
Articolo 73 (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229.
Articolo 74 (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229.

CAPO II PESTE BOVINA

Articolo 75

Il sindaco, ricevuta la denuncia di peste bovina, dispone per l'adozione d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne informa telegraficamente il prefetto che, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Il prefetto, a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 e dall'art. 13 del presente regolamento, emana l'ordinanza di zona infetta e di protezione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ordina, sotto la direzione e la vigilanza del veterinario provinciale, l'immediato abbattimento sul posto:
a) degli animali ammalati;
b) degli animali sospetti di malattia;
c) degli animali che, pure non avendo avuto contatto diretto con ammalati o sospetti, sono stati comunque esposti a pericolo di contaminazione. Sono vietati lo scioglimento e l'utilizzazione di qualsiasi parte degli animali morti per peste bovina e di quelli abbattuti di cui alla lett. a) e b) che devono essere distrutti a norma dell'articolo 10, lett. e), del presente regolamento. Le carni ed i visceri degli animali di cui alla lett. c) possono essere utilizzati per l'alimentazione, previa ispezione sanitaria, secondo le disposizioni vigenti in materia.
La misura dell'indennità di abbattimento per gli animali di cui alla lett. c) deve essere calcolata tenendo conto dell'utile ricavato dal proprietario per la vendita delle carni e delle pelli. Il provvedimento prefettizio di zona infetta può essere revocato, con le modalità stabilite dall'art. 16 del presente regolamento, soltanto dopo trascorsi 60 giorni dall'ultimo caso di morte o di abbattimento degli animali ammalati o sospetti.

CAPO III PLEURO-POLMONITE ESSUDATIVA CONTAGIOSA DEI BOVINI

Articolo 76

Il sindaco, ricevuta la denuncia di pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, dispone per l'adozione d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne informa telegraficamente il prefetto che, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Il prefetto, a norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 e dall'art. 13 del presente regolamento, emana l'ordinanza di zona infetta e di protezione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dispone l'abbattimento sul posto dei bovini ammalati e sospetti di malattia, nonché, quando la misura è ritenuta necessaria ai fini della sicura estinzione del focolaio, di quelli sospetti di contaminazione. Gli animali morti in seguito alla malattia e le carni dichiarate non commestibili debbono essere distrutti a norma dell'art. 10, lett. e), del presente regolamento. Le pelli possono essere utilizzate dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia.

Articolo 77

Gli animali sospetti di contaminazione, che non siano stati abbattuti a norma del 2º comma dell'articolo precedente, devono essere isolati e sequestrati per un periodo non inferiore a 6 mesi sotto vigilanza del veterinario comunale. Durante il sequestro ne è permessa la macellazione sul posto, previo parere favorevole del veterinario comunale. Il trasporto delle carni in altre località deve farsi con le necessarie cautele profilattiche determinate dal veterinario provinciale. È pure ammessa al consumo alimentare, secondo le disposizioni vigenti in materia e soltanto entro la zona infetta, la carne fresca, degli animali ammalati o sospetti, abbattuti d'ordine prefettizio. Ne è consentito altresì il consumo fuori della zona infetta a condizione che la carne sia stata salata o in altro modo conservata per un periodo non inferiore a 30 giorni. In ogni caso i polmoni e gli altri visceri devono essere distrutti. La misura dell'indennità di abbattimento degli animali, stabilita dal citato art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, deve essere calcolata tenendo conto dell'utile ricavato dalla vendita delle carni e delle pelli. La revoca del provvedimento prefettizio di zona infetta può farsi soltanto, con le modalità stabilite dall'art. 16 del presente regolamento, quando gli animali ammalati o sospetti di malattia sono morti o sono stati abbattuti e quando i sospetti di contaminazione sottoposti ad isolamento, trascorsi almeno sei mesi, non manifestano sintomi sospetti di malattia.

CAPO IV VIGILANZA SULLE STALLE DI SOSTA, SUI MERCATI, SULLE FIERE ED ESPOSIZIONI DI ANIMALI E SUI PUBBLICI ABBEVERATOI

Articoli da 78 a 82 (Omissis) (1). (1) Articoli abrogati dall'art. 26, d.m. 18 ottobre 1991, n. 427.

CAPO V RABBIA

Articolo 83

Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo:
a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel territorio comunale per la registrazione ai fini della vigilanza sanitaria e per la applicazione della tassa cani. A tale scopo deve essere riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore, anche lo stato segnaletico degli animali rilevato dal veterinario comunale;
b) l'applicazione al collare di ciascun cane di una speciale piastrina che deve essere consegnata ai possessori all'atto della denuncia;
c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Articolo 84

I comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti. Il prefetto, quando ne riconosca la necessità, stabilisce l'obbligo di un sevizio di accalappiamento intercomunale o provinciale determinando le norme per il funzionamento ed il contributo che deve essere dato dai comuni e dalla provincia.

Articolo 85

I cani catturati perché trovati vaganti senza la prescritta museruola devono essere sequestrati nei canili comunali per il periodo di 3 giorni. Trascorsi i 3 giorni senza che i legittimi possessori li abbiano reclamati e ritirati, i cani sequestrati devono essere uccisi con metodi eutanasici ovvero concessi ad istituti scientifici o ceduti a privati che ne facciano richiesta, salvo sempre i casi previsti dai successivi articoli 86, 87 e 90 (1). (1) Vedi, ora, art. 2, l. 14 agosto 1991, n. 281.

Articolo 86

I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale. Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che,
pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo. Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti. Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali. Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio. È vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato.

Articolo 87

I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali. Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria. Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido. I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano. Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio. Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici. I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura. Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi 5º, 6º e 7º del precedente articolo.

Articolo 88

Gli equini, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini morsicati da animali riconosciuti rabidi o rimasti ignoti devono sottostare ad un periodo di osservazione di mesi 4, durante il quale gli equini, i bovini ed i bufalini possono essere abiditi al lavoro purché posti in condizione di non nuocere alle persone. La disposizione prevista dal 4º comma dell'articolo precedente è applicabile anche per gli animali delle specie sopraindicate. Il latte prodotto durante il periodo di osservazione è ammesso al consumo soltanto previa bollitura. Gli animali in osservazione non possono essere spostati senza autorizzazione del sindaco, da concedersi per imperiose esigenze di pascolo o per lavori agricoli o per
macellazione quando questa sia consentita, giusta le disposizioni vigenti in materia. Se durante il periodo di osservazione l'animale per qualsiasi motivo viene abbattuto o muore dopo il quinto giorno, deve essere interamente distrutto col divieto di scuoiamento.

Articolo 89

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili, in quanto possibile, nei confronti degli animali di altra specie.

Articolo 90

Nel comune in cui sono stati constatati casi di rabbia o nel comune il cui territorio è stato attraversato da un cane rabido il sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedenti articoli, deve prescrivere:
a) che nei 60 giorni successivi i cani, anche se muniti di museruola, non possono circolare se non condotti al guinzaglio e che i cani accalappiati non siano restituiti ai possessori se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di mesi 6, riducibili a mesi 2 qualora i cani vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica post-contagio con le modalità stabilite dal precedente art. 87;
b) che i possessori di cani segnalino immediatamente all'autorità comunale l'eventuale fuga dei propri cani ovvero il manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia come ad esempio: cambiamento d'indole, tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilità della deglutizione.

Articolo 91

Nei casi in cui l'infezione rabida assuma preoccupante diffusione il prefetto può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione.

Articolo 92

Il prefetto può rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica pre-contagio di determinate specie di animali, previo nulla osta dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

CAPO VI VAIOLO OVINO

Articolo 93

Nei casi di denuncia di vaiolo ovino il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento, dispone:
a) l'identificazione e la visita sanitaria delle greggi che per essere state a contatto diretto o indiretto con quelle ammalate, specie mediante il pascolo promiscuo o in ricoveri comuni, devono essere considerate sospette di contaminazione;
b) la disinfezione dei ricoveri nei quali hanno sostato greggi infette durante la transumanza o il pascolo vagante;
c) le misure di precauzione da osservarsi per la tosatura, allo scopo di evitare la propagazione della malattia;
d) il divieto di destinare all'alimentazione il latte prodotto da animali febbricitanti. Il sindaco può autorizzare la macellazione sul posto, oltre che degli animali sani, anche di quelli ammalati o sospetti. I visceri e le mammelle devono essere distrutti. Gli animali morti sono trattati a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento, essendone permesso lo scuoiamento.
Le pelli e la lana possono essere trasportate fuori della zona infetta dopo subìto idoneo trattamento disinfettante.

Articolo 94

Il permesso di spostamento dalle zone infette o di protezione è concesso dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento. Per ragioni di pascolo stagionale lo spostamento può essere consentito soltanto per gli animali che sono stati immunizzati e con l'osservanza delle precauzioni da stabilirsi dal veterinario provinciale. Quando gli animali sono diretti ad altra provincia deve esserne data comunicazione telegrafica al prefetto della provincia di destinazione ed anche ai prefetti delle province di transito nel caso che lo spostamento abbia luogo per via ordinaria.

Articolo 95

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 30 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando gli animali sono stati macellati.

Articolo 96

Il prefetto può ordinare il trattamento immunizzante degli ovini sani esposti a pericolo di contaminazione. È vietata la vaiolizzazione con virus integrale.

CAPO VII AGALASSIA CONTAGIOSA DEGLI OVINI E DEI CAPRINI

Articolo 97

Nei casi di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini sono applicabili, di massima, le disposizioni contenute nel precedente Capo, tenendo presente quanto segue:
a) il latte degli animali ammalati non può essere comunque utilizzato;
b) il permesso di spostamento è concesso dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento;
c) i trattamenti immunizzanti possono essere ordinati dal prefetto per gli animali esposti a pericolo di contaminazione.

Articolo 98

Nei casi di affezioni influenzali degli equini il sindaco, oltre alle misure previste dall'art. 10 del presente regolamento, può disporre temporaneamente la sospensione della monta pubblica equina nell'ambito della zona infetta qualora sia stata dichiarata. Il prefetto, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, può dichiarare la zona di protezione ed ordinare, tra gli altri provvedimenti:
a) la sospensione dei mercati, delle rassegne, fiere ed esposizioni di equini;
b) la sospensione della monta pubblica equina;
c) la disinfezione periodica delle stalle di sosta. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia. Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione alle autorità militari interessate ed al Deposito cavalli stalloni della circoscrizione (1). (1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298

CAPO IX ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUINI

Articolo 99

Nei casi di anemia infettiva degli equini il sindaco emana le ordinanze previste dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11 del presente regolamento includendovi anche i seguenti provvedimenti: a) isolamento degli equini con sintomi manifesti di malattia e con esito positivo degli accertamenti di laboratorio. Detti animali devono essere contrassegnati con marchio a fuoco, portante le lettere A.I., sullo zoccolo anteriore destro; b) osservazione, per la durata di almeno un anno, degli equini sospetti che devono essere sottoposti periodicamente ad indagini diagnostiche; c) disinfezioni ripetute delle scuderie e distruzione degli insetti ematofagi; d) divieto di introdurre qualsiasi equino proveniente da allevamenti indenni nelle scuderie adibite all'isolamento degli animali infetti. Gli equini isolati di cui alla lettera a) possono essere adibiti al lavoro entro i limiti dell'azienda agricola, ma non alla riproduzione. Il loro spostamento a scopo di macellazione è soggetto ad autorizzazione del prefetto a norma degli articoli 14 e 15 del presente regolamento.

Articolo 100

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando tutti gli equini ammalati sottoposti ad isolamento sono morti o sono stati abbattuti e quando i sospetti, trascorso almeno un anno, non manifestano segni apparenti di malattia. Dei provvedimenti adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all'autorità militare interessata ed al Deposito cavalli stalloni (1) della circoscrizione. (1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298.

CAPO X INFLUENZA DEI BOVINI

Articolo 101

Nei casi di influenza dei bovini il sindaco dispone il sequestro delle stalle infette secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente regolamento. Il provvedimento è revocato, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia.

CAPO XI TUBERCOLOSI

Articolo 102

Pervenuta la denuncia di un caso di tubercolosi bovina, il sindaco dispone le indagini cliniche da parte del veterinario comunale, integrate dalle prove allergiche e, se del caso, dalle prove di laboratorio intese a rilevare l'esistenza, la forma e la diffusione della malattia nell'allevamento.
Nei riguardi dei bovini affetti da tubercolosi il sindaco, in conformità del disposto dell'articolo 10 del presente regolamento, prescrive i seguenti provvedimenti:
a) isolamento e sequestro in separato ricovero o almeno in un idoneo posto della stalla comune, sino ad avvenuta macellazione, con divieto di usare abbeveratoi adibiti per gli altri animali;
b) marcatura all'orecchio destro consistente nell'asportazione con apposita tenaglia di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un quadrato avente il lato di cm 2,8 con l'asta disposta normalmente al margine inferiore del padiglione medesimo;
c) disinfezione periodica della stalla e particolarmente delle poste occupate dagli animali infetti;
d) divieto di utilizzare il latte per l'alimentazione umana, nel caso in cui si tratti di tubercolosi clinicamente manifesta. Tale prodotto può essere utilizzato per gli animali dell'allevamento purché bollito o comunque risanato;
e) divieto di monta. I bovini che hanno presentato reazione negativa alla tubercolina sono sottoposti a periodici controlli allo scopo di accertare l'eventuale comparsa di nuovi casi di infezione e di permettere l'applicazione delle misure sopra indicate nei riguardi degli animali colpiti. Sono vietati i trattamenti immunizzanti contro la tubercolosi. I provvedimenti suindicati sono applicabili anche quando il sospetto dell'esistenza della tubercolosi in una stalla viene segnalato da un veterinario, sulla base della prova tubercolinica o delle prove di laboratorio o dell'esame clinico o dell'esame anatomopatologico effettuato su animali vivi, macellati o morti provenienti da detta stalla (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l. 31 marzo 1976, n. 124.

Articolo 103

La prova diagnostica della tubercolina è obbligatoria, oltre che per gli animali lattiferi nei casi contemplati dalle disposizioni vigenti, anche per i tori destinati alla monta pubblica e privata - esclusi quelli allevati allo stato brado - all'atto della prima approvazione ed in seguito ogni anno. L'esecuzione di detta prova può essere procrastinata di un anno dalla prima approvazione qualora i tori provengano da allevamenti dichiarati indenni da tubercolosi. Dalla monta pubblica e privata sono esclusi i tori per i quali l'esito dell'anzidetta prova è stato positivo. Essi devono essere marcati all'orecchio destro nel modo previsto dal precedente articolo 102, lettera b) (1). I tori adibiti alla fecondazione artificiale devono, in ogni caso, presentare reazione negativa alla tubercolina. (1) L'attuale comma secondo così sostituisce gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. 9, l. 31 marzo 1976, n. 124.

Articolo 104

Nei casi di tubercolosi degli animali di altre specie si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente articolo 102. I cani, i gatti, le scimmie e gli psittaci riconosciuti affetti da tubercolosi devono, con provvedimento del sindaco, essere soppressi, ed i locali e gli oggetti che possono essere stati contaminati, accuratamente disinfettati (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 31 marzo 1976, n. 124.

CAPO XII BRUCELLOSI

Articolo 105

Ai fini dell'obbligo della denuncia, sono da considerarsi sospetti di brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare. La diagnosi deve essere convalidata da esami di laboratorio o da prove allergiche che, in caso di esito positivo, devono essere estese a tutti gli animali recettivi del gruppo (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 31, l. 30 aprile 1976, n. 397.

Articolo 106

Nei casi di brucellosi dei bovini e dei bufalini, il sindaco, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, dispone i seguenti provvedimenti:
a) isolamento e sequestro degli animali infetti;
b) distruzione dei feti e degli invogli fetali;
c) ripetute disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della posta dell'animale dopo ogni parto o aborto;
d) divieto, giusta le disposizioni vigenti in materia di destinare al consumo diretto il latte proveniente dai soggetti infetti se non previamente bollito o comunque risanato con la pasteurizzazione o altro idoneo mezzo;
e) divieto di monta delle bovine delle stalle infette con tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta e, occorrendo, conseguente applicazione della fecondazione artificiale;
f) divieto di spargere nei terreni le deiezioni solide e liquide se non siano trascorsi 30 giorni dalla loro raccolta nelle concimaie.

Articolo 107

Nei riguardi degli ovini e dei caprini il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dal precedente articolo ed in quanto applicabili, prescrive:
a) l'identificazione degli animali infetti mediante adatte prove diagnostiche da praticarsi su tutto il gregge;
b) isolamento degli animali infetti e sequestro degli animali recettivi presenti nel focolaio di infezione (1);
c) il divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche se confezionati prima dell'accertamento della malattia, se non preparati con latte risanato o che non abbiano subìto la stagionatura per un periodo di 75 giorni. (1) Lettera così sostituita dall'art. 31, l. 30 aprile 1976, n. 397.

Articolo 108

Nei casi di brucellosi dei suini si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente art. 106.

Articolo 109

Gli accertamenti diagnostici di cui al 2º comma del precedente art. 105 sono obbligatori nei riproduttori maschi della specie bovina, bufalina, ovina e caprina destinati alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale all'atto della prima approvazione ed in seguito ogni anno. Il prefetto inoltre può renderli obbligatori:
a) per le greggi transumanti o al pascolo vagante;
b) per i caprini adibiti alla produzione del latte compresi i riproduttori maschi. Nei riguardi dei soggetti che reagiscono positivamente e di quelli con essi conviventi si applicano le misure previste dal precedente articolo 107 (1). (1) Comma così sostituito dall'art. 31, l. 30 aprile 1976, n. 397.

Articolo 110

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando:
a) gli animali infetti sono stati abbattuti salvo che trattandosi di pecore, non ne sia stata accertata la guarigione nel modo previsto alla successiva lettera b);
b) gli animali eventualmente rimasti nel focolaio, dopo l'abbattimento dei capi infetti non hanno manifestato sintomi clinici riferibili a brucellosi da almeno sei settimane e hanno presentato reazione negativa a due esami sierologici o allergici effettuati a intervallo di almeno sei settimane l'uno dall'altro. Tuttavia tali esami non sono richiesti per:
1) gli animali non vaccinati che si trovano in età prepubere;
2) gli animali vaccinati in età prepubere, sempreché non sia trascorso dalla vaccinazione il tempo necessario per ottenere risultati attendibili dagli esami stessi (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 31, l. 30 aprile 1976, n. 397.

Articolo 111

La vaccinazione dei bovini di età superiore a sei mesi deve essere autorizzara dalle competenti autorità sanitarie. I bovini vaccinati devono essere contrassegnati secondo le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero della sanità (1). Nelle zone normalmente indenni da brucellosi l'applicazione dei trattamenti immunizzanti è subordinata ad autorizzazione del prefetto. Negli allevamenti infetti il prefetto può rendere obbligatoria l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti e terapeutici. (1) Comma aggiunto dall'art. 11, l. 31 marzo 1976, n. 124.

Articolo 112

I provvedimenti profilattici previsti nel presente Capo trovano applicazione anche quando l'infezione viene rivelata da casi di brucellosi umana.

CAPO XIII MASTITE CATARRALE CONTAGIOSA DEI BOVINI

Articolo 113

Denunciato un caso di mastite catarrale contagiosa dei bovini, il sindaco in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, prescrive: a) l'esame clinico delle bovine esistenti nella stalla per quanto attiene alle condizioni sanitarie e funzionali delle mammelle, integrato, se del caso, da esami di laboratorio; b) la separazione delle bovine ammalate sino a guarigione accertata e particolari cautele da adottarsi per la mungitura; c) il divieto di utilizzare il latte proveniente da animali infetti sia per l'alimentazione umana, giusta le disposizioni vigenti in materia, sia per l'allattamento dei vitelli; d) l'obbligo di cura delle bovine ammalate appartenenti a vaccherie autorizzate alla produzione del latte destinato incondizionatamente al consumo diretto.

CAPO XIV CARBONCHIO EMATICO
Articolo 114

Nei casi di denuncia di carbonchio ematico il sindaco dispone l'immediato intervento del veterinario comunale per l'accertamento della diagnosi, per l'esecuzione dei trattamento immunizzanti degli animali ammalati e di quelli esposti al contagio e per l'applicazione delle altre misure previste dal presente regolamento. Il sindaco emana le ordinanze di cui all'articolo 10 e, se del caso, all'art. 11 del presente regolamento, includendovi anche i provvedimenti diretti: a) a vietare l'utilizzazione del latte degli animali ammalati o sospetti; b) a consentire lo spostamento, nei limiti della zona infetta, degli animali recettivi apparentemente sani quando per la permanenza nel focolaio corrono pericolo di contaminazione; c) ad attuare nel luogo infetto la lotta contro le mosche.

Articolo 115

È vietata la macellazione degli animali ammalati o sospetti di carbonchio ematico nonché l'esecuzione su di essi di operazioni cruente. Il sindaco, su parere favorevole del veterinario comunale, può consentire la macellazione degli animali sani appartenenti a stalla o pascolo in cui si è manifestato il carbonchio ematico quando sono trascorsi non meno di 40 giorni dall'ultimo caso e purché siano state eseguite le prescritte disinfezioni.

Articolo 116

È vietato lo scuoiamento degli animali morti per carbonchio che devono essere distrutti integralmente in appositi impianti ovvero trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. La paglia, i foraggi ed ogni altro materiale inquinato devono essere distrutti mediante combustione. Il trasporto delle spoglie degli animali carbonchiosi è effettuato con l'osservanza delle norme previste dall'art. 40 del presente regolamento comunale.

Articolo 117

Il permesso di spostamento dalle zone infette o di protezione è accordato dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, soltanto per gli animali che non presentano sintomi sospetti d'infezione quando, per la permanenza in dette zone, sono da ritenersi esposti al pericolo d'infezione.

Articolo 118

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati con le modalità stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando sono trascorsi quindici giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 32, l. 30 aprile 1976, n. 397.

Articolo 119

Il prefetto può ordinare i trattamenti immunizzanti degli animali esposti a pericolo di contaminazione o anche rendere obbligatori i trattamenti stessi a scopo profilattico in tutto o in parte del territorio provinciale.

CAPO XV CARBONCHIO SINTOMATICO

Articolo 120

Nei casi di carbonchio sintomatico, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo precedente. Le pelli degli animali colpiti da carbonchio sintomatico possono utilizzarsi dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia.

CAPO XVI GASTRO-ENTEROTOSSIEMIE

Articolo 121

Sono applicabili per le gastro-enterotossiemie delle varie specie animali le disposizioni previste per il carbonchio sintomatico.

CAPO XVII SALMONELLOSI

Articolo 122

Nei casi di salmonellosi degli animali il sindaco adotta, in tutto o in parte, i provvedimenti seguenti in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento: a) isolamento e sequestro degli animali infetti; b) accurate disinfezioni delle stalle e particolarmente delle poste occupate digli animali infetti, distruzione dei feti e degli invogli fetali ed idoneo trattamento delle deiezioni; c) rigorose norme igieniche per l'alimentazione, il governo e la mungitura degli animali; d) divieto di monta degli animali infetti; e) divieto di consumo del latte prodotto dagli animali infetti se non previamente risanato secondo le istruzioni da impartirsi di volta in volta. Il sequestro è tolto, di norma, dopo la guarigione dell'animale ammalato, ma può essere mantenuto sino alla macellazione nel caso che l'animale risulti eliminatore di salmonelle patogene per l'uomo. Il sindaco deve segnalare tempestivamente al direttore del macello di destinazione l'inoltro degli animali infetti.

Articolo 123

Le carni dei conigli, le carni e le uova dei volatili affetti da salmonellosi devono essere distrutte ai sensi dell'art. 10, lettera f), del presente regolamento. Per la metasalmonellosi (tifosi aviare e pullorosi) valgono le disposizioni indicate per le malattie del pollame nel successivo Capo XXVIII.

CAPO XVIII PASTEURELLOSI

Articolo 124

Per i casi di pasteurellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei suini sono applicabili per quanto del caso, le disposizioni stabilite per il carbonchio ematico. Le pelli degli animali colpiti da pasteurellosi possono essere utilizzate dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia. L'impiego di colture virulente o di materiale patogeno nella pratica del trattamento immunizzante contro la pasteurellosi bufalina deve aver luogo contemporaneamente entro uno stesso comprensorio e previo allontanamento degli altri animali recettivi.
Per il colera aviare valgono le disposizioni indicate per le malattie del pollame nel successivo Capo XXVIII.

CAPO XIX MAL ROSSINO

Articolo 125

Accertata l'esistenza del mal rossino, il sindaco dispone per l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11 del presente regolamento. Il sindaco su richiesta degli interessati ed in seguito a parere favorevole del veterinario comunale, può autorizzare la macellazione dei suini che non presentano sintomi di infezione in atto. L'abbattimento può essere consentito sul posto o anche nel macello dello stesso comune purché il trasporto degli animali possa effettuarsi con le necessarie cautele. Gli animali morti nonché i visceri, le carni ed i grassi dichiarati non commestibili sono trattati a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.

Articolo 126

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 10 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando tutti gli animali sono stati macellati.

Articolo 127

Nei focolai in atto e nelle zone dove il mal rossino decorre in forma enzootica il prefetto può rendere obbligatori i trattamenti immunizzanti.

CAPO XX MORVA

Articolo 128

Denunciato un caso anche sospetto di morva il veterinario comunale esegue immediatamente i necessari accertamenti diagnostici e ne riferisce i risultati al veterinario provinciale. Contemporaneamente indaga sull'origine dell'infezione e sui rapporti che gli equini infetti o sospetti possono aver contratto con altri equini, identifica i luoghi dove hanno sostato o sono stati ricoverati e gli oggetti con i quali sono venuti a contatto.

Articolo 129

In base agli accertamenti del veterinario comunale, il sindaco emana le ordinanze di cui all'art. 10 e, se del caso, all'art. 11 del presente regolamento ed ordina l'esecuzione delle prove diagnostiche su tutti gli equini sospetti di contaminazione. Gli equini riconosciuti infetti devono essere abbattuti. Nei casi in cui per la diagnosi si ricorre alla prova allergica si considerano come morvosi gli animali con reazione nettamente positiva. Nei casi invece di reazione dubbia, la prova deve essere ripetuta a conveniente distanza di tempo sino a quando non è possibile escludere o ammettere l'esistenza della morva. Durante detto periodo gli animali sospetti devono essere tenuti sotto vigilanza sanitaria. È vietato lo scuoiamento degli animali morti che devono essere trattati a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.

Articolo 130

Il veterinario provinciale, controllati i risultati delle indagini e degli accertamenti diagnostici
indicati nei precedenti articoli ed i provvedimenti del sindaco, ne riferisce al prefetto con l'indicazione del valore da attribuire agli equini riconosciuti morvosi in base alla gravità ed allo stadio della malattia e tenendo specialmente conto dell'utile economico che l'animale potrebbe ancora dare al proprietario se non fosse effettuato l'abbattimento. II prefetto provvede all'emanazione del decreto di abbattimento e determina la misura dell'indennità prevista dal disposto dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Articolo 131

Il prefetto può ordinare di sottoporre ad esame clinico e ad accertamento diagnostico gli equini delle zone nelle quali si sospetta che la malattia possa essersi comunque diffusa.

Articolo 132

Non possono essere adibiti alla produzione di sieri e di preparati biologici in genere gli equini che non sono stati sottoposti preventivamente, con esito favorevole, alle prove diagnostiche per la morva, da ripetere ogni 6 mesi. Il risultato di dette prove, da eseguirsi dai veterinari che a nonna delle disposizioni vigenti esercitano la sorveglianza sugli animali degli istituti produttori, deve essere comunicato al veterinario provinciale. La prova diagnostica della malleina è obbligatoria ogni anno anche per i cavalli e gli asini stalloni adibiti alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale.

Articolo 133

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando l'esito di due prove diagnostiche, eseguite a distanza di almeno 40 giorni l'una dall'altra, risulta negativo per tutti gli equini della scuderia o dell'allevamento dove si sono manifestati casi di morva.
Articolo 134 Il prefetto informa l'autorità militare interessata e la direzione del Deposito cavalli stalloni (1) della circoscrizione sulla manifestazione dei casi di morva nonché sulla cessazione di essi. (1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298.

CAPO XXI FARCINO CRIPTOCOCCICO

Articolo 135

Nei casi di farcino criptococcico il sindaco ordina, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, l'isolamento degli animali ammalati ed il loro malleinamento al fine di escludere l'infezione morvosa. Durante il periodo di isolamento e sino a guarigione accertata dal veterinario comunale, gli animali possono essere adibiti al lavoro da soli, ed a condizione che siano sottoposti a cura, che non vengano condotti a fiere e mercati, alla monta o ricoverati in pubbliche stalle ovvero trasportati a mezzo ferrovia, tramvie ed autoveicoli. Il trattamento terapeutico deve essere comprovato da un'attestazione riasciata al proprietario dal veterinario curante nella quale devono essere indicati gli estremi della denuncia del caso all'autorità comunale competente ed il metodo terapeutico adottato.

CAPO XXII MORBO COITALE MALIGNO

Articolo 136

Il sindaco, ricevuta la denuncia di un caso anche sospetto di morbo coitale maligno, dispone l'immediato intervento del veterinario comunale per l'accertamento clinico e sierologico della malattia; inoltre, a complemento dei provvedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento, prescrive: a) la visita clinica, ed eventualmente l'esame sierologico, degli equini da riproduzione che, negli ultimi 12 mesi, possono avere avuto contatti sessuali con soggetti ammalati; b) il divieto di monta per gli stalloni, le cavalle e le asine ammalate o sospette di malattia; c) la cura, sotto il controllo del veterinario comunale, dei soggetti ammalati e la loro marcatura da praticarsi sullo zoccolo anteriore destro con marchio a fuoco portante la sigla M.C.M. Sono esclusi dall'obbligo della cura e della marcatura i soggetti che i proprietari preferiscono sottoporre alla castrazione o abbattere. Durante il trattamento terapeutico è vietato il trasferimento in altri comuni degli equini ammalati. Detto trasferimento può essere autorizzato dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento. I provvedimenti sopra indicati possono essere revocati: a) per gli stalloni, le cavalle e le asine ammalati che, ad un anno di distanza dall'inizio della cura, risultano guariti all'esame clinico e sierologico; b) per gli stalloni, le cavalle e le asine che hanno presentato sintomi sospetti di malattia, quando tre successive prove sierologiche, da ripetersi a conveniente distanza di tempo, hanno dato risultato nettamente negativo; c) per gli stalloni, le cavalle e le asine sospetti di contaminazione, quando l'infezione è risultata inesistente nei soggetti con i quali avevano avuto contatti sessuali ovvero quando, pur non avendo avuto detti contatti, non hanno presentato alcuna manifestazione della malattia per il periodo di mesi 6 e purché la prova sierologica, eseguita per 3 volte durante detto periodo, abbia dato risultato negativo.

Articolo 137

Il prefetto, allo scopo di prevenire la diffusione della malattia, può, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, fissare i limiti della zona di protezione e disporre: a) l'esame clinico e, se del caso, anche quello sierologico di tutti gli equini da riproduzione; b) il divieto di monta per i riproduttori che non vengono sottoposti a trattamento chemioterapico. Dei provvedimenti ordinati rispettivamente dal sindaco e dal prefetto e della loro revoca deve essere data comunicazione al Deposito cavalli stalloni (1) della circoscrizione.
(1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298.

CAPO XXIII TRICOMONIASI DEI BOVINI

Articolo 138

Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di tricomoniasi i casi di ripetuti e frequenti ritorni di calore, di aborti precoci e di processi infiammatori a carico degli organi genitali nei riproduttori.
In attesa delle istruzioni del veterinario comunale la monta dei bovini sospetti deve essere sospesa. Accertata la tricomoniasi dal veterinario comunale, il sindaco dispone, oltre a quelli previsti dall'art. 10 del presente regolamento ed in quanto applicabili, i seguenti provvedimenti:
a) controllo dei registri di monta;
b) esame clinico di tutti i bovini da riproduzione delle zone ritenute infette, integrato, se del caso, da prove sperimentali;
c) esclusione dalla monta degli animali ammalati sino a guarigione accertata;
d) divieto di monta delle bovine di stalle infette con tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta ed applicazione, ove possibile, della fecondazione artificiale;
e) obbligo della cura degli animali ammalati sotto il controllo del veterinario comunale;
f) divieto di fare pascolare bovini da riproduzione di gruppi ammalati con quelli di gruppi sani;
g) distruzione del materiale espulso con gli aborti e disinfezione dei locali.

Articolo 139

Il prefetto può sospendere il funzionamento delle stazioni di monta pubblica ed ordinare l'applicazione temporanea della fecondazione artificiale per evitare la diffusione della malattia.

Articolo 140

Le indagini diagnostiche per la tricomoniasi nei tori destinati alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale sono obbligatorie, oltre che nei casi di sospetto di malattia, all'atto della prima approvazione ed in seguito una volta all'anno per quelli adibiti alla monta pubblica. Dalla monta pubblica e dalla fecondazione artificiale sono esclusi i tori riconosciuti infetti.

Articolo 141

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 138 e 139 devono essere notificati agli uffici enti ed organizzazioni agrarie interessate.

CAPO XXIV RICKETTSIOSI (FEBBRE Q)

Articolo 142

Accertati casi di febbre Q nell'uomo, il sindaco, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, adotta in tutto o in parte, i seguenti provvedimenti nei riguardi degli animali che direttamente o indirettamente hanno avuto contatto con le persone ammalate: a) identificazione dei soggetti infetti mediante prove sierologiche o allergiche; b) isolamento degli animali che dagli accertamenti risultano infetti; c) distruzione dei feti e degli invogli fetali; d) accurate disinfezioni dei ricoveri; e) divieto di destinare all'alimentazione umana ed all'allattamento degli animali il latte proveniente dai soggetti infetti, se non previo trattamento risanatore; f) divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche se confezionati primi dell'accertamento della malattia, se non preparati con latte risanato o sottoposti a stagionatura per almeno 30 giorni; g) isolamento e cura oppure uccisione dei cani infetti; h) trattamenti idonei per la lotta contro le zecche o altri vettori della malattia riscontrati nelle località infette.

Articolo 143

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando successivi esami sierologici o allergici, da ripetersi a conveniente intervallo dagli ultimi risultati negativi, comprovano l'avvenuta estinzione della malattia.

CAPO XXV DISTOMATOSI DEI RUMINANTI

Articolo 144

L'obbligo della denuncia della distomatosi è limitato ai casi di infestazione a carattere enzootico. Nelle province nelle quali la distomatosi assume notevole diffusione i prefetti - previa autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica - possono organizzare la lotta contro detta infestazione. In tali casi devono disporsi, in tutto o in parte, i seguenti provvedimenti: a) accertamento della malattia negli allevamenti sospetti; b) trattamenti disinfestanti degli animali; c) divieto di condurre gli animali degli allevamenti infetti su pascoli di uso pubblico; d) trattamento dei pascoli infestati allo scopo di conseguire la distruzione degli ospiti intermedi del parassita; e) divieto di spargere sui terreni letame prodotto da animali infestati se non opportunamente trattato.

CAPO XXVI STRONGLIOSI POLMONARE ED INTESTINALE DEI RUMINANTI

Articolo 145

Per detta infestazione si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo precedente.

CAPO XXVII ROGNA

Articolo 146
Nei casi di rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini il veterinario comunale svolge le indagini necessarie a identificare:
a) gli animali che, per contatto diretto o indiretto con soggetti ammalati, sono da considerare sospetti d'infestazione;
b) le scuderie, le stalle, gli ovili, i recinti ed ogni altro luogo dove gli animali ammalati hanno sostato;
c) gli attrezzi e qualsiasi oggetto venuto a contatto con gli animali ammalati.

Articolo 147

In seguito ai risultati delle indagini del veterinario comunale il sindaco, oltre ai provvedimenti indicati negli articoli 10 e 11 del presente regolamento, ordina:
a) il trattamento acaricida degli animali ammalati nonché di quelli sospetti di malattia o di contaminazione; b) la disinfestazione dei ricoveri e degli oggetti di cui alle lettere
b) e c) del precedente articolo;
c) la visita sanitaria degli animali sospetti ogni 15 giorni e sino all'accertata estinzione della
malattia. Gli animali morti per rogna devono essere trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. Le pelli, le lane ed i crini possono essere trasportati fuori delle località infette dopo subito idoneo trattamento acaricida.

Articolo 148

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 30 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando gli animali sono stati macellati.

Articolo 149

Qualora la rogna assuma notevole diffusione tra i cani ed i gatti, il sindaco ordina il trattamento acaricida degli animali colpiti e la cattura di quelli vaganti nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico.

CAPO XXVIII MALATTIE DEI POLLI. (COLERA AVIARE, AFFEZIONI PESTOSE, DIFTERO-VAIOLO, TIFOSI AVIARE, PULLOROSI)

Articolo 150

Accertata l'esistenza del colera aviare, delle affezioni pestose (peste e pseudo-peste), del diftero-vaiolo, della tifosi aviare, della pullorosi, il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento e che siano applicabili alle malattie del pollame, ordina: a) l'isolamento dei volatili ammalati o sospetti sempreché non si preferisca ucciderli; b) la disinfezione dei pollai, dei parchetti e di tutti i luoghi infetti nonché delle gabbie, delle ceste e di ogni altro oggetto ivi esistente; c) l'obbligo di tenere in adatti luoghi chiusi o recintati il pollame, i colombi e gli altri volatili da cortile esistenti nelle immediate vicinanze degli allevamenti infetti.

Articolo 151

Gli allevamenti destinati alla produzione, a scopo di commercio, di materiale avicolo da riproduzione, devono essere sottoposti all'accertamento per la pullorosi da effettuarsi secondo norme da stabilirsi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Se l'esito è positivo, l'allevamento è messo sotto sequestro sino al conseguito risanamento. È vietata la vendita del materiale avicolo da riproduzione proveniente da allevamenti che non hanno subìto l'accertamento sopra indicato con esito negativo.

Articolo 152

Il prefetto può rendere obbligatori i trattamenti immunizzanti contro le malattie del pollame, a scopo profilattico. Può altresì disporre il divieto temporaneo di raccolta ambulante dei volatili e delle uova o particolari restrizioni per il loro commercio.

Articolo 153

I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia oppure quando tutti gli animali sono stati uccisi.

CAPO XXIX MALATTIE DELLE API

Articolo 154

Nei casi di malattie delle api (peste europea, peste americana, nosemiasi ed acariasi) il sindaco, ricevuta la denuncia, dispone i seguenti provvedimenti:
a) divieto di lasciare a portata delle api il miele, i favi e qualsiasi materiale possibile veicolo di contagio;
b) divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o di occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il materiale in genere degli apiari infetti o sospetti;
c) divieto di asportare il miele e la cera se non sottoposti ad appropriata sterilizzazione;
d) chiusura delle arnie vuote;
e) divieto di rinnovare o di immettere nuove famiglie nell'apiario infetto prima che i relativi impianti siano stati disinfettati. Sono da considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo delle api, calcolato in almeno 3 chilometri dall'apiario infetto.

Articolo 155

A complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, nei casi di peste europea o americana può essere ordinata la distruzione delle famiglie delle arnie infette. Le api così uccise nonché i favi ed i bugni villici che hanno contenuto covate o resti di larve devono essere bruciati, i favi privi di covata fusi, le arnie e gli attrezzi disinfettati. Il terreno circostante deve essere vangato o disinfettato. Se la malattia è allo stadio iniziale possono essere consentiti opportuni trattamenti curativi. L'apiario trattato deve essere tenuto in osservazione e sottoposto ad esami di controllo sino a risanamento accertato.

Articolo 156

Le norme stabilite per le pesti apiarie valgono, in quanto applicabili, per la nosemiasi e per l'acariasi. Gli apiari infetti o sospetti possono essere sottoposti ad opportuni trattamenti curativi.

Articolo 157

In casi particolari il prefetto può autorizzare il trasferimento degli alveari dalle località infette o sospette previo accertamento sanitario.

Articolo 158

Dei provvedimenti sanitari adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, dove esiste, al Consorzio apistico provinciale.

CAPO XXX MALATTIE DEI PESCI

Articolo 159

Accertata l'esistenza della plerocercosi e della missoboliasi, deve
provvedersi alla distruzione dei pesci infestati ed all'applicazione delle norme igieniche atte ad impedire la diffusione di dette malattie. Le attività attinenti alla piscicoltura industriale ed agricola sono soggette al controllo veterinario.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 160

Qualsiasi provvedimento di polizia veterinaria di competenza dell'autorità comunale, anche se non esplicitamente previsto dalle disposizioni del presente regolamento, deve essere adottato dal sindaco sentito il veterinario comunale. Quando trattasi di provvedimenti che riguardano la salute dell'uomo e l'igiene generale il sindaco deve sentire anche l'ufficiale sanitario.

Articolo 161

Il sindaco, oltre a quanto prescritto dal presente regolamento, deve trasmettere al prefetto periodici bollettini e prospetti riassuntivi sull'andamento delle malattie infettive o diffusive degli animali, compilati a norma delle istruzioni commissariali. I prefetti trasmettono all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, secondo le relative istruzioni, i bollettini ed i prospetti riassuntivi dello stato sanitario del bestiame di ciascuna provincia. Gli Uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto inviano il riepilogo dei dati relativi agli animali, ai prodotti ed agli avanzi animali visitati in ciascun mese, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e, per conoscenza, al prefetto.

Articolo 162

Con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per il tesoro e, per quanto riguarda i servizi di confine, di porto e di aeroporto, con quello per le finanze, verranno emanate le disposizioni inerenti al pagamento delle indennità spettanti ai veterinari di Stato per gli accertamenti previsti dal presente regolamento ed eseguiti nell'esclusivo interesse dei privati.

Articolo 163

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla pena stabilita dall'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (1). (1) Vedi, ora, art. 5, secondo comma, l. 23 gennaio 1968, n. 34.

Articolo 164

Sono abrogati il regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 maggio 1914 e al regio decreto 10 maggio 1914, n. 533, e tutte le ordinanze di polizia veterinaria relative alla materia contemplata nel presente regolamento, nonché tutte le altre disposizioni comunque con esso incompatibili.

Articolo 165

Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma seguente, entrerà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli impianti e gli stabilimenti già esistenti dovranno essere uniformati alle disposizioni contenute negli artt. 17, 18, 24, 25 e 30, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione.
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Coppola Costantino
view post Posted on 20/4/2010, 17:56




Trasporti


Aereo:

Ogni Compagnia aerea ha le sue regole. Generalmente se si tratta di cani di piccola taglia (inferiore ai 10 Kg di peso) o gatti è possibile portarli con se in cabina in apposite gabbiette. Per ogni volo è consentito un solo cane o gatto in cabina.

Alcune Compagnie (ad esempio la Varig brasiliana) richiedono che la gabbia di trasporto abbia determinate dimensioni. L'Alitalia permette gabbie standard. Il comandante dell'aereo, con il consenso degli altri passeggeri, può permettere che lâanimale esca dalla gabbia durante il volo.

I cani di media o grande taglia viaggiano nella stiva pressurizzata in gabbie rinforzate che si acquistano presso negozi specializzati. Alcune Compagnie aeree, come la British Airways, garantiscono l'assistenza di personale specializzato ed in molti aeroporti sono previsti centri di assistenza e ristoro per gli animali durante gli scali.

I cani guida per non vedenti possono viaggiare con il proprietario purché muniti di museruola.

Costo del biglietto: per i voli nazionali è 30.000 lire sia che viaggino in cabina (piccola taglia) sia che viaggino nella stiva (grande o media taglia). Per i voli internazionali il costo del biglietto dipende dal peso del cane (che viene pesato con tutta la gabbia).



Treno:

Per quanto riguarda i treni Eurostar è possibile viaggiare solo con cani o gatti di piccola taglia, definiti da grembo, provvisti di guinzaglio e museruola.

Costo del biglietto: equivalente al 60% di un biglietto di seconda classe.

I cani per non vedenti viaggiano in qualunque treno e classe gratuitamente.

Nel caso di viaggio in Wagon Lit o cuccetta è permesso portare un cane o un gatto se si occupa per intero lo scompartimento.

Costo del biglietto: 60% del biglietto di seconda classe più 70.000 lire per la disinfestazione dello scompartimento.


NAVI E TRAGHETTI:

Sulle navi da crociera non sono ammessi cani di media o grossa taglia e solo eccezionalmente quelli di taglia molto piccola.

Sui traghetti i cani sono ammessi con guinzaglio e museruola ed i gatti nel trasportino.

I cani di piccola taglia possono stare in cabina con i padroni se la cabina non è occupata da altre persone o, comunque, se il cane o gatto è ben accetto dagli altri passeggeri. Il cane di taglia media o grande, invece, di regola dovrebbe essere sistemato in un apposito "canile di bordo" sul ponte superiore, ma generalmente, se provvisto di guinzaglio e museruola, viene lasciato viaggiare con il proprio padrone sul ponte. Nel caso specifico dei traghetti diretti verso la Sardegna, la Sardinia Ferries sembra essere l'unica compagnia a permettere il trasporto di cani senza distinzione di taglia, e senza restrizione alla cabina. Gli animali sono infatti ammessi in tutti i locali della nave, escluso il solo ristorante.

Costo del biglietto: per cani e gatti è quello di un biglietto ridotto. Alcune compagnie, come per esempio la Tirrenia, richiedono per il cane il certificato di buona salute del veterinario ed in particolare, nel caso di trasferimento in Sardegna, è richiesta lâantirabbica.


AUTOBUS & METROPOLITANA - TRENINI:

L'accesso ai cani è consentito nella parte posteriore degli autobus e nel primo o ultimo vagone di trenini e metropolitana, naturalmente con guinzaglio e museruola. Non sono ammessi più di due cani a vettura.
Costo del biglietto: per il cane o gatto deve essere pagato il biglietto a normale tariffa urbana o extraurbana.


AUTOMOBILE:

Se si viaggia in macchina i problemi legati al mezzo di trasporto sono minori, ma è comunque bene prendere alcune precauzioni. In Italia il codice della strada (art. 169) permette di portare liberamente in auto un cane o un gatto, purché non costituisca pericolo o impedimento per chi guida. E' comunque consigliabile, e se ci si reca all'estero è generalmente obbligatorio, che il cane alloggi nella parte posteriore dell'abitacolo, separato dal guidatore mediante una rete. Anche per quanto riguarda il gatto è sconsigliabile lasciarlo libero di circolare nellâauto per questioni di sicurezza. Per evitare disagi è consigliabile dare da mangiare al cane o al gatto otto ore prima della partenza e prevedere soste per consentire all'animale di bere, sgranchirsi, e fare i propri bisogni.

Da evitare che il cane viaggi con la testa fuori dal finestrino perché i colpi d'aria possono provocare otiti e congiuntiviti.

Non lasciare mai l'animale durante il periodo estivo nellâauto in sosta: il cane non essendo in grado di sudare non ha modo di raffreddare il proprio organismo ed è soggetto a colpi di calore che possono essere fatali.


PASSAPORTO PER CANI E GATTI EUROPEI:

Presto i nostri amici quattrozampe dovranno munirsi di un passaporto tutto
per loro con il quale potranno viaggiare liberamente in tutti i paesi
dell'Unione Europea. Lo ha prescritto il Parlamento europeo, modificando le
direttive precedenti e realizzando un apposito regolamento che pubblichiamo
integralmente.

Regolamento del 10 aprile 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a
carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la
direttiva 92/65/CEE del Consiglio, PE-CONS 3610/03

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, visto il trattato
che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'
articolo 152, paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa
consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura
di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal
comitato di conciliazione il 18 febbraio 2003, considerando quanto segue:

(1) È necessario armonizzare le condizioni di polizia sanitaria applicabili
ai movimenti, privi di qualsiasi carattere commerciale, di animali da
compagnia tra gli Stati membri e in provenienza da paesi terzi e soltanto
misure adottate a livello comunitario possono consentire di realizzare tale
obiettivo.

(2) Il presente regolamento si applica ai movimenti di animali vivi di cui
all'allegato I del trattato. Alcune disposizioni, in particolare quelle
relative alla rabbia, hanno il diretto obiettivo di proteggere la salute
pubblica, mentre altre riguardano esclusivamente la salute degli animali. L'
articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato
costituiscono pertanto la base giuridica adeguata.

(3) Nell'ultimo decennio la situazione sanitaria in materia di rabbia è
straordinariamente migliorata sulla totalità del territorio comunitario,
grazie all'attuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle
regioni colpite dall'epidemia di rabbia della volpe che ha imperversato nell
'Europa nordorientale a partire dagli anni '60.

(4) Ciò ha indotto il Regno Unito e la Svezia ad abbandonare il sistema
della quarantena semestrale in vigore da alcuni decenni e ad adottare un
sistema alternativo meno vincolante e con un grado di sicurezza equivalente.
È pertanto opportuno prevedere, a livello comunitario, l'applicazione di un
regime specifico per i movimenti di animali da compagnia verso i suddetti
Stati membri per un periodo transitorio di cinque anni e che la Commissione,
alla luce dell'esperienza acquisita e del parere scientifico dell'autorità
europea per la sicurezza alimentare, presenti per tempo una relazione
corredata delle opportune proposte. È altresì opportuno prevedere una
procedura rapida per decidere la proroga temporanea del regime transitorio
di cui sopra, in particolare se la valutazione scientifica dell'esperienza
acquisita dovesse richiedere tempi più lunghi di quelli che si possono
prevedere ora.

(5) La maggior parte dei casi di rabbia osservati in animali carnivori da
compagnia sul territorio della Comunità riguarda ormai animali originari di
paesi terzi nei quali la rabbia continua ad essere endemica nelle città. È
quindi opportuno rendere più rigorose le condizioni di polizia sanitaria
finora generalmente applicate dagli Stati membri all'introduzione di animali
carnivori da compagnia provenienti da tali paesi terzi.

(6) Tuttavia, è opportuno prevedere deroghe per i movimenti in provenienza
da paesi terzi che, dal punto di vista sanitario, appartengono alla medesima
area geografica cui appartiene la Comunità.

(7) L'articolo 299, paragrafo 6, lettera c) del trattato e il regolamento
(CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla
regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di
Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli, prevedono che la
legislazione veterinaria comunitaria si applichi alle Isole normanne e

all'isola di Man, che pertanto fanno parte del Regno Unito ai fini del
presente regolamento.

(8) È altresì opportuno definire il quadro normativo delle condizioni
sanitarie applicabili ai movimenti non commerciali di specie animali non
esposte alla rabbia o epidemiologicamente non significative per quanto
riguarda tale malattia, nonché per altre affezioni cui sono sensibili le
specie di animali di cui all'allegato 1.

(9) É opportuno che il presente regolamento sia applicato fatto salvo il
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio.

(10) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite
alla Commissione.

(11) Le disposizioni comunitarie esistenti in materia di polizia sanitaria e
più in particolare la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992,
che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella
Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto
riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie
specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, si
applicano generalmente soltanto agli scambi di natura commerciale. Al fine
di evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come
movimenti non commerciali di animali da compagnia ai sensi del presente
regolamento, è opportuno modificare le disposizioni della direttiva
92/65/CEE relative ai movimenti degli animali delle specie indicate nelle
parti A e B dell'allegato I, allo scopo di garantirne l'uniformazione con le
disposizioni del presente regolamento. É opportuno altresì prevedere la
possibilità di fissare il numero massimo di animali che possono essere
oggetto di un movimento ai sensi del presente regolamento oltre il quale si
applicano le norme relative agli scambi.

(12) Le misure di cui al presente regolamento intendono garantire un livello
di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari considerati. Non
costituiscono ostacoli ingiustificati ai movimenti che rientrano nel suo
ambito di applicazione in quanto sono basate sulle conclusioni dei gruppi di
esperti consultati in merito, in particolare sulla relazione del

Comitato scientifico veterinario del 16 settembre 1997,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo I


Disposizioni generali


Articolo 1

Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili
ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le
regole relative al controllo di tali movimenti.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica ai movimenti tra Stati membri o in
provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate
nell'allegato I [1].

Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97.

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni fondate su
considerazioni diverse da quelle di polizia sanitaria e volte a limitare i
movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "animali da compagnia": gli animali delle specie elencate nell'allegato I
accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la
responsabilità per conto del proprietario durante il movimento e non
destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà;

b) "passaporto": qualsiasi documento che consenta di identificare
chiaramente l'animale da compagnia e che contenga le indicazioni che
permettono di accertarne lo status in relazione al presente regolamento,
documento che deve essere elaborato a norma dell'articolo 17, secondo comma;

c) "movimento": qualsiasi spostamento di un animale da compagnia tra Stati
membri, la sua introduzione o la sua reintroduzione nel territorio della
Comunità in provenienza da un paese terzo.

Articolo 4


1. Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere dall'entrata in
vigore del presente regolamento gli animali delle specie di cui all'allegato
I, parti A e B, si considerano identificati se dotati:

a) di un tatuaggio chiaramente leggibile, oppure

b) di un sistema elettronico di identificazione (trasponditore).

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), se il trasponditore non è
conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785, il
proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali
da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi
controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.

2. Qualsiasi sistema di identificazione dell'animale deve essere
accompagnato dall'indicazione dei dati che consentono di risalire al nome e
all'indirizzo del proprietario dell'animale.

3. Gli Stati membri i quali richiedono che gli animali introdotti nel loro
territorio senza essere sottoposti a quarantena siano identificati a norma
del paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono continuare a farlo durante
il periodo transitorio.

4. Dopo il periodo transitorio, solo il metodo di cui al paragrafo 1, primo
comma, lettera b) è accettato quale mezzo di identificazione di un animale.

Capitolo II


Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri


Articolo 5


1. In occasione dei loro movimenti gli animali da compagnia delle specie di
cui all'allegato I, parti A e B, devono, fatti salvi i requisiti previsti
all'articolo 6:

a) essere identificati a norma dell'articolo 4, e

b) essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato
dall'autorità competente, attestante l'esecuzione di una vaccinazione o, se
del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità
conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione,
realizzata sull'animale in questione con un vaccino inattivato di almeno un'
unità antigenica per dose (norma OMS).

2. Gli Stati membri possono autorizzare i movimenti degli animali di cui all
'allegato I, parti A e B, di meno di tre mesi, non vaccinati, purché siano
muniti di un passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui
sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono
essere stati esposti ad infezione o purché siano accompagnati dalla madre da
cui sono ancora dipendenti.

Articolo 6

1. Per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in
vigore del presente regolamento, l'introduzione degli animali da compagnia
di cui all'allegato I, parte A nel territorio dell'Irlanda, della Svezia e
del Regno Unito è subordinata all'osservanza dei seguenti requisiti:

- devono essere identificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo
comma, lettera b), a meno che lo Stato membro di destinazione autorizzi
anche l'identificazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma,
lettera a), e

- devono essere muniti di un passaporto, rilasciato da un veterinario
abilitato dall'autorità competente, attestante, oltre al soddisfacimento dei
requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), l'esecuzione di
una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml
effettuata in un laboratorio riconosciuto su un campione prelevato entro i
termini fissati dalle norme nazionali in vigore alla data di cui
all'articolo 25, secondo comma.

Tale titolazione di anticorpi non dev'essere rinnovata su animali che, dopo
la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati agli intervalli
previsti all'articolo 5, paragrafo 1, senza interruzione del protocollo di
vaccinazione prescritto dal laboratorio fabbricante.

Lo Stato membro di destinazione può esonerare i movimenti degli animali da
compagnia tra i suddetti tre Stati membri dalle condizioni di vaccinazione e
di titolazione di anticorpi di cui al primo comma del presente paragrafo
conformemente alle norme nazionali in vigore alla data di cui all'articolo
25, secondo comma.

2. Salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto di casi
specifici, gli animali di meno di tre mesi delle specie di cui all'allegato
I, parte A, non possono formare oggetto di movimento prima di aver raggiunto
l'età richiesta per la vaccinazione e di essere stati sottoposti, ove
previsto dalle disposizioni, ad un test volto a determinare la titolazione
degli anticorpi.

3. Il periodo transitorio previsto al paragrafo 1 può essere prorogato dal
Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano su proposta della
Commissione, in conformità del Trattato.

Articolo 7

I movimenti tra Stati membri o provenienti da un territorio di cui all'
allegato II [2], parte B, sezione 2, di animali delle specie di cui all'
allegato I, parte C, non sono soggetti ad alcuna condizione per quanto
riguarda la rabbia. Se necessario, condizioni particolari, compresa
un'eventuale limitazione del numero di animali, e un modello di certificato
di cui devono essere muniti i suddetti animali possono essere definiti per
altre malattie secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Capitolo III


Disposizioni relative ai movimenti provenienti da paesi terzi


Articolo 8


1. Gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B,
devono, in occasione di un movimento:

a) quando provengono da un paese terzo di cui all'allegato II, parte B,
sezione 2 e parte C, e sono introdotti:

i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione 1,
soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1,

ii) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, direttamente
o dopo il transito in uno dei territori di cui all'allegato II, parte B,
soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6;

b) quando provengono da un altro paese terzo e sono introdotti:

i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione 1:

- essere identificati mediante il sistema di identificazione definito all'
articolo 4, e

- aver formato oggetto:

=di una vaccinazione antirabbica conforme al disposto dell'articolo 5 e

=di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml
effettuata su un campione prelevato da un veterinario abilitato almeno
trenta giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima del movimento.

Non è necessario effettuare nuovamente la titolazione di anticorpi su un
animale da compagnia che formi oggetto di rivaccinazione agli intervalli
previsti all'articolo 5, paragrafo 1.

Tale termine di tre mesi non si applica in caso di reintroduzione di un
animale da compagnia il cui passaporto attesti che la titolazione è stata
effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia
lasciato il territorio della Comunità;

ii) direttamente oppure previo transito in uno dei territori di cui
all'allegato II, parte B, in uno degli Stati membri di cui all'allegato II,
parte A, essere messi in quarantena, a meno che soddisfino le condizioni di
cui all'articolo 6 dopo la loro introduzione nella Comunità.

2. Gli animali da compagnia devono essere accompagnati da un certificato
rilasciato da un veterinario ufficiale oppure, in caso di reintroduzione, da
un passaporto che attesti l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1.

3. In deroga alle disposizioni precedenti:

a) gli animali da compagnia che provengono dai territori di cui all'allegato
II, parte B, sezione 2, per i quali è stato constatato secondo la procedura
di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che tali territori applicano norme
almeno equivalenti alle norme comunitarie di cui al presente capitolo, sono
soggetti alle norme del capitolo II;

b) i movimenti di animali da compagnia rispettivamente tra San Marino, il
Vaticano e l'Italia, Monaco e la Francia, Andorra e la Francia o la Spagna,
la Norvegia e la Svezia possono continuare alle condizioni previste dalle
norme nazionali vigenti alla data di cui all'articolo 25, secondo comma;

c) secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 e secondo
condizioni da determinare, l'introduzione di animali da compagnia di età
inferiore a tre mesi delle specie di cui all'allegato I, parte A, non
vaccinati, può essere autorizzata in provenienza da paesi terzi compresi
nell'elenco dell'allegato II, parti B e C, ove la situazione del paese
interessato in

materia di malattia della rabbia lo giustifichi.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, il
modello di certificato sono adottati secondo la procedura di cui
all'articolo 24 paragrafo 2.

Articolo 9

Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'
allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi, nonché il modello di
certificato che deve scortare tali animali, sono fissati secondo la
procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 10

Prima della data di cui all'articolo 25, secondo comma, e secondo la
procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, è stabilito l'elenco dei
paesi terzi di cui all'allegato II, parte C. Per figurare in tale elenco, un
paese terzo deve comprovare preliminarmente il suo statuto per quanto
riguarda la malattia della rabbia e gli elementi seguenti:

a) obbligatorietà della notifica alle autorità del sospetto della malattia
della rabbia,

b) istituzione da almeno due anni di un sistema di sorveglianza efficace,

c) capacità della struttura e dell'organizzazione dei servizi veterinari di
garantire la validità dei certificati,

d) attuazione di tutte le misure regolamentari per la prevenzione e il
controllo della rabbia, comprese le norme concernenti le importazioni,

e) esistenza di una normativa per quanto riguarda l'immissione sul mercato
dei vaccini antirabbici (elenco dei vaccini autorizzati e dei laboratori).

Articolo 11

Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente
accessibili in merito ai requisiti sanitari relativi ai movimenti a
carattere non commerciale di animali da compagnia nel territorio comunitario
e in merito alle condizioni della loro introduzione oppure reintroduzione in
detto territorio. Essi garantiscono altresì che il personale ai posti di
frontiera sia pienamente informato di tale regolamentazione e in grado di
applicarla.


Articolo 12


Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli animali da
compagnia introdotti nel territorio comunitario in provenienza da un paese
terzo diverso dai paesi di cui all'allegato II, parte B, sezione 2 siano
sottoposti:

a) se il numero di animali da compagnia è inferiore o pari a cinque, ad un
controllo documentale e ad un controllo di identità da parte dell'autorità
competente del luogo di ingresso dei viaggiatori nel territorio comunitario;

b) se il numero di animali da compagnia è superiore a cinque, ai requisiti e
ai controlli della direttiva 92/65/CEE.

Gli Stati membri designano l'autorità responsabile di tali controlli e ne
informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13

Ciascuno Stato membro stabilisce l'elenco dei luoghi di ingresso di cui all'
articolo 12 e lo trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 14

Per ogni movimento dell'animale il proprietario o la persona fisica che
assume la responsabilità dell'animale da compagnia deve presentare alle
autorità preposte ai controlli un passaporto o il certificato di cui
all'articolo 8, paragrafo 2, attestante la conformità dell'animale alle
condizioni previste per il movimento di cui trattasi.

In particolare, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma,
lettera b), qualora il trasponditore non sia conforme alla norma ISO 11784 o
all'allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica
che assume la responsabilità dell'animale da compagnia deve, ad ogni
controllo, fornire i mezzi necessari alla lettura del trasponditore.

Qualora da tali controlli risulti che l'animale non soddisfa i requisiti
previsti dal presente regolamento, l'autorità competente in consultazione co
n il veterinario ufficiale decide:

a) di rispedire l'animale verso il paese di origine, ovvero

b) di isolarlo sotto controllo ufficiale per la durata necessaria a
soddisfare i requisiti sanitari previsti, a spese del proprietario o della
persona fisica che ne assume la responsabilità, oppure

c) in ultima istanza, la soppressione dell'animale, senza compensazione
finanziaria, quando la sua rispedizione o l'isolamento in quarantena non
siano realizzabili.

Gli Stati membri devono controllare che gli animali, il cui ingresso nel
territorio della Comunità non è autorizzato, vengano alloggiati sotto
controllo ufficiale in attesa della loro rispedizione o di ogni altra
decisione amministrativa.

Capitolo IV


Disposizioni comuni e finali


Articolo 15


Per quanto riguarda la rabbia, se le condizioni applicabili a un movimento
prevedono una titolazione di anticorpi, il prelievo deve essere effettuato
da un veterinario abilitato e il test deve essere realizzato da un
laboratorio riconosciuto ai sensi della decisione 2000/258/CE del Consiglio,
del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la
fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici
di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.

Articolo 16

Durante un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in
vigore del presente regolamento, gli Stati membri che dispongono di norme
specifiche di controllo dell'echinococcosi e delle zecche alla data di
entrata in vigore del presente regolamento possono subordinare l'
introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto dei
medesimi requisiti.

A tal fine essi trasmettono alla Commissione una relazione sulla situazione
della malattia di cui trattasi che giustifichi la necessità di una garanzia
supplementare per prevenire il rischio di penetrazione della malattia
stessa.

La Commissione informa gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'
articolo 24 di dette garanzie complementari.

Articolo 17

Per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B,
possono essere fissati, secondo la procedura di cui all'articolo 24,
paragrafo 2, requisiti di carattere tecnico diversi da quelli stabiliti dal
presente regolamento.

I modelli del passaporto di cui devono essere muniti gli animali delle
specie di cui all'allegato I, parti A e B, in occasione di un movimento sono
fissati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 18

Si applicano le misure di salvaguardia previste dalle direttive 90/425/CEE
del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e
zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e
prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del
mercato interno, e 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i
principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli
animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità
e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE.

In particolare, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della
Commissione qualora la situazione relativa alla rabbia in uno Stato membro o
in un paese terzo lo giustifichi, può essere adottata una decisione, secondo
la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, affinché gli animali delle
specie di cui all'allegato I, parti A e B, in provenienza dal territorio in
questione soddisfino i requisiti previsti all'articolo 8, paragrafo 1,
lettera b).

Articolo 19

L'allegato I, parte C e l'allegato II, parti B e C possono essere modificati
secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, al fine di tenere
conto dell'evoluzione, sul territorio comunitario o nei paesi terzi, della
situazione relativa alle malattie delle specie di animali contemplate dal
presente regolamento, in particolare la rabbia, e di fissare ai fini del
presente regolamento, se necessario, un numero limite di animali che possono
formare oggetto di un movimento.

Articolo 20


Le disposizioni di applicazione di carattere tecnico sono adottate secondo
la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 21

Le eventuali disposizioni di applicazione transitorie possono essere
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per
consentire il passaggio dal regime attuale a quello fissato dal presente
regolamento.

Articolo 22

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio è modificata come segue:

1) All'articolo 10:

a) al paragrafo 1, il termine "furetto" è soppresso;

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

"2. Per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono
soddisfare i requisiti di cui agli articoli 5 e 16 del regolamento (CE)
n. ./2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...., relativo alle
condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non
commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE
del Consiglio.

Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre
attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della
spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui
risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il
trasporto fino alla destinazione.

3. In deroga al paragrafo 2, se gli scambi sono destinati all'Irlanda, al
Regno Unito o alla Svezia, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i
requisiti di cui agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. ./2003.

Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre
attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della
spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui
risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il
trasporto fino alla destinazione.

c) al paragrafo 4, dopo il termine "carnivori" sono aggiunti i termini
seguenti:

"eccettuate le specie di cui ai paragrafi 2 e 3";

d) il paragrafo 8 è soppresso;

2) all'articolo 16 sono aggiunti i commi seguenti:

"Per quanto riguarda i gatti, i cani e i furetti, le condizioni di
importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui al capitolo
III del regolamento (CE) n. ./2003.

Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre
attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della
spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui
risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il
trasporto fino alla destinazione."

Articolo 23

Anteriormente al 1° febbraio 2007 la Commissione, previo parere dell'
Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla necessità di mantenere la
ricerca sierologica, sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione fondata sull'esperienza acquisita e su una valutazione del
rischio, corredata di proposte appropriate per definire il regime da
applicare a decorrere dal 1° gennaio 2008 per gli articoli 6, 8 e 16.

Articolo 24

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle
disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è
fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano
gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle
disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è
fissato a quindici giorni.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da ..................... ....

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
___________________________________________________________________________________________________




DAL 1° OTTOBRE OBBLIGATORIO IN EUROPA IL PASSAPORTO PER CANI E GATTI. LE REGOLE


Dal primo ottobre scorso è obbligatorio il passaporto europeo per cani, gatti e furetti al seguito. Dopo la proroga concessa la scorsa estate dall'Ue, quindi, entra nel vivo l'applicazione del Regolamento n. 998 del Parlamento Europeo.

Le nuove norme si riferiscono ai movimenti degli animali da compagnia tra gli Stati europei o in entrata da Paesi terzi. Sono esclusi i movimenti finalizzati alla vendita o al trasferimento di proprietà degli animali.

Lo speciale passaporto per animali domestici consente l'identificazione dell'animale e del suo proprietario. Il documento riporta tutte le pratiche veterinarie effettuate, il numero identificativo del microchip e altre informazioni. Se i microchip utilizzati non fossero conformi agli standard ISO 11784 o ISO 11785, i proprietari dovranno portare con sé il documento di lettura.

L'uso del microchip al posto del tatuaggio diventerà obbligatorio in tutti i Paesi europei fra otto anni. Le autorità del Regno Unito, dell'Irlanda, della Svezia e di Malta richiedono inoltre che per i prossimi cinque anni i passaporti riportino la trascrizione delle analisi per gli anticorpi della rabbia. Questa prova sierologica dovrà essere effettuata almeno sei mesi prima della partenza per il Regno Unito, per l'Irlanda o per Malta o almeno 120 giorni prima della partenza per la Svezia.

I proprietari degli animali da compagnia diretti nei Paesi dell'Unione Europea, quindi, sono obbligati prima di partire a richiedere il rilascio del passaporto. Il documento unico europeo deve essere richiesto al Servizio Veterinario della propria Asl, con costi che variano da regione a regione.



 
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